Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3534 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DEFIAP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 8, presso lo studio

dell’avv. Fabrizio Bracciani, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Parisi Carlo e Luigi Vitiello;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO,

DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via E.

Faà di Bruno 29, presso lo studio Picozzi – Scarpa, rappresentata e

difesa dall’avv. Scarpa Nicola L.;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 9^, n. 117, depositata il 24 settembre

2007. Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che Defiap s.r.l. propone ricorso per Cassazione, in cinque motivi illustrati anche con memoria, contro la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto contro sette cartelle di pagamento per contributi consortili;

– che il Consorzio resiste con controricorso;

osservato:

che, con i primi due motivi di ricorso, la società deduce il vizio di omessa pronuncia riguardo, rispettivamente, alla domanda di nullità delle cartelle per carenza di motivazione ed alla eccezione di prescrizione per le annualità 1997, 1998 e, in parte, 1999, riproposte in appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il primo motivo è inammissibile, posto che l’esame nel merito della questione presuppone l’implicito rigetto della domanda di nullità delle cartelle per carenza di motivazione;

– che infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso di specie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza di specifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (cfr. Cass. 10636/07, 4279/03, 4317/00);

– che è, invece, manifestamente fondato il secondo motivo, in quanto la questione di prescrizione, non esaminata dal giudice, non è assorbita dall’accoglimento della domanda;

osservato:

che, con il terzo motivo la società ricorrente lamenta vizio di violazione di legge, formulando il seguente quesito di diritto: “…

se sia illegittima (…) l’imposizione del contributo consortile non connesso ad un vantaggio diretto e specifico che gli immobili, inclusi nel perimetro consortile, traggono dalle opere di bonifica eventualmente realizzate”;

considerato:

– che il terzo motivo è inammissibile, atteso che il quesito si fonda sul presupposto di fatto, non conforme al vero, che la sentenza impugnata abbia accertato l’assenza di un vantaggio diretto e specifico conseguito dagli immobili in dipendenza delle opere di bonifica;

osservato:

– che, con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, il malgoverno dei principi in tema di onere della prova in merito al beneficio derivante agli immobili dalle opere di bonifica;

considerato:

– che il motivo è manifestamente infondato;

– che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent.

26009/08), hanno puntualizzato che, in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata – come nella specie – con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione (restando ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo);

osservato:

– che, con il quinto motivo, la società la società lamenta vizio di violazione di legge, formulando il seguente quesito di diritto:

“…se la pronuncia, impugnata sia. illegittima, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e debba pertanto essere cassata”;

considerato:

– che il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito, in quanto privo di qualsiasi riferimento alla questione di diritto evocata ed ai relativi presupposti di fatto;

ritenuto:

– che pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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