Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3534 del 14/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3534 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 17293-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
54

ELENA SRL;
– intimato –

Nonché da:
FLEMA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 14/02/2018

GRACCHI 56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
AllARITI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIO CERVONE giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 12/2013 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 17/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARDILLI per
delega dell’Avvocato AZZARITI che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale, accoglimento
incidentale.

– intimata –

FATTO
§ 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di
liquidazione per imposta di registro in relazione ad immobile
compravenduto (villino sito in Roma alla via dei Casali delle
Cornacchiole 188), qualificabile di lusso avendo una
superficie utile complessiva superiore a quella stabilita per
godere delle agevolazioni fiscali.

di Roma, eccependo la tardività della notifica dell’avviso, il
difetto di motivazione dell’atto e l’assenza dei requisiti per
definire ” di lusso” l’abitazione oggetto del trasferimento.
La CTP riteneva tempestivo l’avviso, oltre che
adeguatamente motivato, ma accoglieva, nel merito, il
ricorso, negando la sussistenza dei requisiti normativi per
definire di lusso l’abitazione trasferita.
Nelle more del giudizio, l’Agenzia notificava anche la
relativa cartella di pagamento, anch’essa impugnata dinanzi
alla CTP di Roma, la quale accoglieva il ricorso con sentenza
n. 388/62/10.
L’ufficio proponeva appello, riunito a quello avente ad
oggetto la cartella di pagamento, avverso la sentenza n.
68/30/11 sul presupposto dell’erronea applicazione degli
artt. 5 e 6 DM 2.08.1969 che aveva caratterizzato le
consulenze di parte.
Avverso la sentenza n. 12/22/13 depositata il
17.01.2013, con cui la Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, riuniti gli appelli, li rigettava, proponeva ricorso
l’Agenzia affidato a due motivi.

i

La società alienante impugnava l’avviso innanzi alla CTP

Si costituiva con memoria la società Flema srl,
proponendo ricorso incidentale in ordine alla
regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
La società presentava memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DI DIRITTO
Con il primo motivo, l’ufficio, denunziando -ex art. 360,

1, nota 2 bis della Tariffa parte prima allegata al D.P.R.
131/1986, degli artt. 5 e 6 del D.M. 2.08.1969 e dell’art.
2697 c.c. lamenta, che la CTR, abbia errato nell’applicazione
delle norme del D.M. citato, giacchè l’immobile trasferito
aveva una superficie complessiva di mq 296,35 con area
scoperta di mq. 3.369,04, elementi che avrebbero dovuto
indurre i giudici di appello a considerare gli appartamenti
facenti parte del villino come abitazione di lusso, la quale si
caratterizza per essere una unica unità immobiliare
superiore a mq 240 ( esclusi i balconi, terrazze, cantine
soffitte, scale e posto macchine).
I giudici, al contrario, avevano valorizzato la perizia di
parte che aveva considerato solo il primo piano e non anche
i locali al piano terra che – benchè condonati – non avevano
il certificato di abitabilità, escludendo altresì altri locali al
secondo piano per limitate altezze.
In sintesi, la censura verte sulla nozione di “superficie
utile complessiva” ai fini della concessione delle agevolazioni
della cd. prima casa, dovendosi ritenere che il criterio
distintivo sia solo quello dell’utilità delle superficie prese in
considerazione e non la loro astratta abitabilità.

2

comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art.

Doglianza analoga è esposta con il secondo motivo, con
il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia il vizio di “illogica,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all’art. 360, n. 5 c.p.c. rispetto ad un punto deciso e
controverso della decisione”,

rilevando come anche

relativamente all’accertamento di fatto compiuto dal giudice
di merito non sia dato rinvenire alcun esame degli elementi

da cui risulta una superficie utile del fabbricato pari a mq
296,35 ed un’area scoperta pari a 14, 69 volte l’area coperta
di sedime.
La società contribuente proponeva ricorso incidentale,
censurando la sentenza impugnata per violazione di legge
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt.91 e 92 c.p.c. e
vizio di motivazione, deducendo che la CTR non poteva
compensare le spese di lite in presenza di una parte
totalmente vittoriosa.
Con le memorie ex art. 378 c.p.c.la società Flenna srl
produceva la sentenza ( n. 23507/2014) di questa Corte che
aveva respinto il ricorso dell’Agenzia, accogliendo il ricorso
incidentale nella controversia pendente tra gli acquirenti del
medesimo immobile e l’Ufficio.
In tema di solidarietà tributaria, l’eccezione di
estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti
del condebitore solidale per ragioni non meramente
personali può essere proposta nel corso del giudizio di
legittimità a condizione che si sia formato dopo la
conclusione del processo di appello e che la parte provveda
a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti(
Cass. 2015 n. 14696; 22506, 25401).

3

di prova forniti dall’ufficio e della documentazione prodotta

È stato affermato (Cassazione SS.UU. n. 13916/2006 e
n. 24664/2007) che il giudicato va assimilato agli elementi
normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua
dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si
sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può
anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e
fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche

contraddittorio(Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n.
2027/2003). È stato, pure, deciso (Cass. N. 1589/2006, n.
18025/2004, n. 7783/2003) che “Nell’ipotesi di più soggetti
debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto
abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di
detto accertamento nei confronti del debitore inerte non
preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato formatosi
a favore del condebitore e quindi di impugnare l’avviso di
liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale
giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art.
1306 c.c., comma 2, in tema di obbligazioni solidali, sempre
che le ragioni che hanno
determinato il giudicato più favorevole non siano personali
al condebitore diligente e che l’interessato non abbia
provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la
facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti
devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il
giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla
proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e
durante la pendenza di tale procedimento (Cass. N.
4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n.
18025/2004; Cass. 2013/276).

4

d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del

Nel caso, sussistono le condizioni per l’applicazione del
giudicato formatosi nei confronti di altri condebitori solidali.
Posto che, nel caso, gli odierni ricorrenti e gli altri
coobbligati solidali, hanno impugnato separatamente i
provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la
medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei
confronti degli altri condebitori, si è formato su questione

i presupposti per la declaratoria di rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
c.p.c.( Cass. 2013/276).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, la censura
proposta sotto il profilo della violazione di legge, deve
trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il giudicato è intervenuto dopo
l’emanazione della sentenza di appello, il che non osta alla
proposizione della relativa eccezione.
In particolare, nei giudizi instaurati dopo l’entrata in
vigore della legge 62/2009, il giudice può compensare le
spese solo vi è soccombenza reciproca o concorrono altri
gravi motivi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione(Cass. 2012/13460).
Tale esplicita motivazione non è presente nella
sentenza impugnata nella quale, pur in assenza di
soccombenza reciproca, la compensazione delle spese
risulta motivata da giusti e giustificati motivi.
Consegue da quanto esposto il rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento di quello incidentale con
cassazione della decisione impugnata nella parte in cui è
stata immotivamente disposta la compensazione delle spese

5

comune ( natura di abitazione di lusso), si ritiene sussistano

di lite e con rinvio alla CTR del Lazio. Sussistono giusti
motivi, in considerazione della sopravvenienza del giudicato,
per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso
incidentale proposto dalla contribuente, cassa la sentenza

del Lazio in diversa composizione; compensa le spese
processuali del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 10.01.2018
Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo

impugnata nei limiti in cui in motivazione e rinvia alla CRT

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