Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3534 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3534 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 25306/12 proposto da:

Comune di L’AQUILA ( c.f.: 80002270660)
in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Nardis,
giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo
#4

studio dell’avv. Giancarlo Caporali in via Valadier n. 48
– Ricorrente –

contro
– s.r.l. S.C.I.
In persona del suo amministratore unico Ranieri Randaccio; rappresentata e difesa
dall’avv. Riccardo Andriani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, via Germanico n. 211, come da procura a margine del controricorso.
‘-Controricorrenteavverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 555/2012 ; pubblicata il 2 agosto

2012 e non notificata.

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Data pubblicazione: 14/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
“Il Comune di L’Aquila contestò alla s rl S.C.I. , con tre distinti processi verbali di
accertamento, la violazione delle disposizioni sul pagamento del canone per la
pubblicità — secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 24 del d. lgs 507/1993 — nonché
degli artt. 28 e 29 del regolamento comunale delle entrate, notificando altresì
ordinanza- ingiunzione per il pagamento di euro 1.268,00.
La società propose opposizione innanzi al Giudice di Pace de L’Aquila, eccependo la
prescrizione quinquennale del diritto impositivo e la illegittimità dell’ordinanza, in
quanto resa senza la previa audizione di essa ingiunta, nonostante fosse stata fatta
all’uopo tempestiva richiesta; il Comune contestò tali difese rilevando, per quello che
ancora interessa in sede di legittimità, la tardività della richiesta di audizione.
L’adito Giudice di pace accolse l’opposizione, annullando le ingiunzioni.
Il Tribunale di L’Aquila, decidendo sull’impugnazione dell’Ente territoriale, ne
respinse l’appello, osservando che il mancato deposito dei fascicoli di entrambe le
parti relativi al primo grado di giudizio, avrebbe innanzi tutto precluso la possibilità
di verificare la sussistenza di una valida procura rilasciata dall’appellante al proprio
difensore; sarebbe poi stata di ostacolo alla verifica della tardività della richiesta di
audizione, pur rimarcando che, contrariamente all’avviso della società ingiunta, non
sarebbe stato sufficiente l’inoltro della richiesta nei trenta giorni dalla notifica
dell’ingiunzione stessa, occorrendo al contrario il concreto pervenimento della stessa:
sarebbe poi stato onere del deducente Ente territoriale dimostrare detta tardività.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune, sulla base di due
motivi; ha resistito la società S.C.I. con controricorso
Osserva in diritto

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che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

-

Con il primo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 2697 cod. civ.; dell’art.
115 cpc e dell’art. 28 1. 689/1981 sostenendosi che la mancanza del fascicolo di parte,
in tanto avrebbe potuto impedire l’esame dell’appello relativo alla perenzione del
termine per la richiesta di audizione innanzi all’autorità emanante i verbali di

fatto controverse, e tali non potevano essere considerate quelle relative alla
tempestività della richiesta di audizione personale, in quanto la società appellata non
aveva sollevato contestazioni di sorta in merito al superamento del detto termine —
insistendo invece nel sostenere che il dies ad quem per calcolare il periodo di trenta
giorni dalla notifica della ingiunzione, doveva esser posto al momento in cui la
richiesta era stata spedita e non già quando essa era pervenuta a conoscenza dell’Ente
impositore-

Con il secondo e strettamente connesso motivo il Comune, invocando la violazione
dell’art. 2697 cod. civ. , denunzia una indebita inversione dell’onere probatorio ,
laddove il Tribunale ritenne esso ricorrente onerato della dimostrazione della tardività
della richiesta di audizione personale.

Quanto alla censura relativa all’assenza di procura, la verifica della cui esistenza
sarebbe stata impedita dal mancato deposito del fascicolo di parte, rileva il Comune
che trattasi di questione demandata allo stesso Tribunale, nell’ambito di un intrapreso
procedimento di revocazione ex art. 395 n.4 cpc

Esaminando per prima la pregiudiziale questione dell’assenza dello jus postulandi ,
osserva il relatore che manca qualunque allegazione relativa alla presentazione del
ricorso per revocazione e del suo contenuto, così che il vizio attinente alla procura ,
non avendo formato oggetto di riproposizione in sede di legittimità, deve dirsi oramai
precluso ad ogni nuova censura.

Inammissibile deve reputarsi il primo motivo, atteso che la pretesa mancata
contestazione da parte della contro ricorrente , avrebbe potuto essere delibata in
t4.-(

accertamento, in quanto i documenti colà inseriti avessero riguardato circostanze di

termini di ammissione del fatto storico solo esponendo il contenuto sia delle difese
della predetta come svoltesi nel giudizio di primo grado sia della pronunzia del
Giudice di Pace mentre, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso
— denominato anche principio dell’autosufficienza del ricorso — le difese del Comune

Ulteriore causa di inammissibilità si rinviene nel fatto che il ragionamento esposto nel
motivo avrebbe comunque presupposto un inammissibile esame del merito delle
difese svolte nel precedente grado di giudizio , al fine di valutare se esse avessero dato
per “non contestato” il superamento dei trenta giorni , sia pure calcolati dalla data di
spedizione della richiesta e non da quella di pervenimento all’Ente locale
Assorbito è altresì il secondo mezzo dal momento che, se pure non appare
contestabile che l’onere dimostrativo di uno dei motivi di lamentata illegittimità
dell’ordinanza ricadesse sull’originaria parte opponente, tuttavia nella prospettiva
dell’appello del Comune — contro una sentenza che evidentemente aveva ritenuto
soddisfatto il debito probatorio di cui si parla- , la relativa questione doveva dirsi
superata, atteso che il Comune — per quello che appare dalla scarna esposizione del
ricorso- , contestò nel merito la dimostrazione offerta dell’esistenza della causa di
invalidità dell’ordinanza-ingiunzione.
– Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a’ sensi degli
artt. 375 n.5, 376 e 380 bis cpc, per essere dichiarato manifestamente infondato.”

RITENUTO
Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione, che non hanno
formato oggetto di revisione critica da parte del Comune ricorrente e che hanno trovato
conferma nella sentenza n. 3022/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte, quanto alla
sussistenza di un onere, gravante su parte appellante, di produrre copia anche di atti del
fascicolo di controparte, a corredo di motivi di impugnazione che su documenti colà
inseriti — e non più rinvenuti- avessero basato il loro fondamento argomentativo.

-4-.

sono state del tutto carenti sul punto.

Che dunque il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese
secondo la liquidazione indicata in dispositivo

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
1000,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014, nella cam a di consi o iella VI sezione della
Corte di Cassazione.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro

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