Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3534 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25920/2019 R.G., proposto da:

M.J., rappresentato e difeso da sè stesso, con domicilio

eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– RICORRENTE –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– INTIMATO –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna, depositata in

data 28.1.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. M.J. ha adito la Corte d’appello di Bologna, instando per la liquidazione del compenso per la difesa di ufficio in un giudizio penale a carico di Ma.St..

Con decreto del 10.8.2018, il giudice distrettuale ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione del credito.

All’esito dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di Euro 1135,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, per un importo finale di Euro 900,00.

Avverso l’ordinanza l’avv. M.J. propone ricorso in due motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 607, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la riduzione di un terzo prevista dal TUSG, art. 106 bis, non era applicabile anche alle attività difensive svolte dal ricorrente, le quali si erano esaurite il 4.3.2008, prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 702 ter c.p.c., commi 5 e 7, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, poichè l’opposizione era stata integralmente accolta, le spese processuali non potevano dichiararsi irripetibili nè per il fatto che il ministero non si era costituito, nè in virtù di un inesistente contrasto interpretativo circa la rilevabilità d’ufficio, nella specifica materia, dell’eccezione di prescrizione, nè, infine, per effetto del parziale accoglimento della domanda.

3. Il primo motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, dispone, con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio, che alla difesa d’ufficio, che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Come ha chiarito la Corte costituzionale, la norma, introdotta dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 606, lett. b), non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

La disposizione, pur prevedendo che “la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori si applica “alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge” deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e in “coerenza con il sistema e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale.

Un carattere della procedura sottolineato anche dalla recente introduzione del nuovo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, secondo cui “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” (cfr., Corte Cost. 13/2016 e 192/2015).

La pronuncia, avendo applicato la riduzione anche ai compensi maturati dal ricorrente con riferimento al patrocinio completamente esauritosi nel 2008, prima dell’entrata in vigore del TUGS, art. 106 bis, è dunque incorsa nell’erre denunciato.

E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, competendo al giudice del rinvio regolare nuovamente le spese di lite, tenendo conto dei rilievi sollevati in ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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