Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3534 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.09/02/2017),  n. 3534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22962/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 345/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA – FIRENZE, depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiori IRPEF, IVA ed IRAP relative al maggior reddito da lavoro autonomo relativo all’anno di imposta 2004, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di annullamento dell’atto impositivo. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che, essendo il contribuente socio di una società a ristretta base, la presunzione per le operazioni riscontrate sui conti correnti bancari intestati ai soci doveva essere riferita alla Società, salva la facoltà del contribuente di provare la diversa origine di tali entrate.

2. Il ricorso è affidato ad unico motivo.

3. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato. Per giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.ri 10578/2011 e 19692/2011) ai fini dell’accertamento delle imposte dei redditi i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare non fornisce adeguata giustificazione a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività.

1.3. Ne deriva l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel ritenere, per il solo fatto che il contribuente fosse socio di una società a ristretta base, che le movimentazioni bancarie del conto personale del contribuente fossero da imputare alla società, laddove la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comporta, per il lavoratore autonomo che i versamenti siano imputati a reddito del contribuente intestatario del conto, salva la prova contraria su questi incombente della non riferibilità al proprio reddito.

2. Ne consegue in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R., oltre che per il regolamento delle spese anche per l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione ritenuti assorbiti.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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