Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADAM’S DI CICCOLINI LUCA & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 3^, n. 206, depositata il 21 settembre

2007.

Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha solo parzialmente accolto l’appello contro pronuncia di primo grado, che, in accoglimento del ricorso della società contribuente, aveva annullato atto di irrogazione sanzioni per irregolare assunzione di dipendente;

– che la società intimata non si è costituita;

rilevato:

– che, in particolare, il giudice di appello – ritenuto provato che il rapporto irregolare fosse iniziato il 15 ottobre 2003, in base alle dichiarazioni in tal senso rese dalla lavoratrice – ha definito l’entità dell’importo della sanzione irrogata con riferimento alla data di effettivo inizio dell’irregolare assunzione (anzichè alla data dell’inizio dell’anno, in base alla presunzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3);

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione dell’art. 2700 c.c., per avere ritenuto certa la data di assunzione dichiarata dalla lavoratrice, in quanto risultante dal processo verbale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il mezzo è manifestamente infondato;

– che dalla motivazione della sentenza si rileva, infatti, che la dichiarazione della lavoratrice è stata ritenuta attendibile, non perchè risultante dal processo verbale, ma perchè “resa da soggetto terzo” e “non smentita dall’appellante ne in punto di diritto ne in punto di fatto”;

osservato:

– che, con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta, sotto il solo profilo della violazione di legge, il malgoverno della presunzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, come risultante dalla pronuncia costituzionale n. 144 del 2005, assumendo che non si può ritenere soddisfatto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, in base alla sola dichiarazione del lavoratore;

considerato:

– che anche tale secondo motivo è manifestamente infondato;

– che, infatti, il giudice tributario ha correttamente interpretato la norma e la sentenza costituzionale, ritenendo che il datore di lavoro debba fornire la prova della data di assunzione del lavoratore, eventualmente successiva all’1 gennaio, mentre l’adeguatezza della motivazione in base alla quale egli ritiene soddisfatto il suddetto onere probatorio avrebbe dovuto essere eventualmente censurata. con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non a quello di violazione di legge;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva della intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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