Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3533 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

appello-natura essenziale-

sul ricorso iscritto al n.r.g. 8748/12 proposto da:

Massimo BISIO (cf.: BSI MSM 20S27 B111H)
rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pafundi e dall’avv. prof. Daniele Granara ;
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14,
giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente –

contro

Giuseppe GABRIELE ( c.f.: GBR GPP 48B03 Z326R)

rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Cella; elettivamente domiciliato in Roma, via R.
Nvia( *.ei
del
Grazioli tante n.9 presso l’avv. Pietro Carlo Pucci , coma da procura a
controricorso
controricorrente

avverso la sentenza n. 974/2011 della Corte di Appello di Genova, pubblicata il 7
ottobre 2011; non notificata.

Data pubblicazione: 14/02/2014

h

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

ingiunto a Massimo Bisio il pagamento di euro 6.579,22 per la progettazione di una
villetta del secondo; l’ingiunto propose opposizione affermando che la progettazione
sarebbe stata opera di diverso professionista, già soddisfatto nelle proprie spettanze.

2 – Il Tribunale respinse l’opposizione, valorizzando i documenti prodotti dall’opposto planimetrie e disegni progettuali- ed il contenuto di una missiva spedita dal Bisio al
Gabriele, con il quale il cliente si diceva d’accordo sul progetto del piano abitativo come
elaborato dal secondo.

3 – La Corte di Appello di Genova, pronunziando sentenza n. 974/2011, respinse il
gravame del Bisio – che aveva fatto valere l’ingiustizia della decisione per aver, il
Tribunale, basato la propria decisione sulla missiva sopra descritta, non ritualmente
prodotta in giudizio -osservando che, da un lato, la decisione era stata supportata anche
dal deposito degli elaborati tecnici del Gabriele e da tutta la corrispondenza intercorsa tra
le parti, in cui il Bisio non aveva mai negato di aver conferito l’incarico di progettazione;
dall’altro che sarebbe stata legittima la produzione nel giudizio di appello della lettera
contestata, dovendosi considerare documento indispensabile per la causa ; di tale atto poi,
pur se prodotto in copia, non ne sarebbe stata tempestivamente contestata la
corrispondenza all’originale ed il disconoscimento della
sottoscrizione non sarebbe stato effettuato nei termini di legge; ciò posto si sarebbe
dovuto attribuire ad esso valore confessorio dell’affidamento dell’incarico.

4 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Bisio, articolandolo su un
unico motivo; il Gabriele ha risposto con controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

A

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“1 – Il geometra Giuseppe Gabriele chiese ed ottenne dal Tribunale di Chiavari che fosse

5 – Parte ricorrente denunzia ” violazione dell’art. 360 n.3 e 5 cpc per omessa e/o
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla
violazione dell’art. 345, 30 comma cpc” assumendo che la Corte territoriale non avrebbe
dato sufficiente spiegazione né del perché fosse stata giustificata la mancata produzione

giudizio di primo grado, né della ragione per la quale detto documento fosse
indispensabile ai fini della decisione del contenzioso.

6 – E’ convincimento del relatore che il motivo sia infondato.
6.a – Va innanzi tutto messo in evidenza che non era necessario che parte appellata
giustificasse il mancato (tempestivo) utilizzo quale mezzo di prova della missiva in esame
in quanto, pur se si fossero consolidate preclusioni in tal senso nel giudizio di primo
grado, il riscontro della indispensabilità del documento avrebbe permesso di superarle,
come reso manifesto dalla disgiuntiva “o” posta tra le due alternative descritte nel comma
terzo dell’art. 345 cpc.

6.b – Emerge altresì dalla lettura della gravata decisione, che la indispensabilità del
documento fu messa in relazione alla natura confessoria del conferimento dell’incarico da
parte del Bisio, così collegandosi alle altre emergenze istruttorie – produzione degli
elaborati progettuali redatti dal controricorrente— ed attribuendo alle stesse valenza

interpretativa univoca giacché, come ricordato dallo stesso ricorrente (a fol. 8 del ricorso),
non era in contestazione la paternità della progettazione prodotta ma solo se essa fosse
stata eseguita su incarico del Bisio.

7 – Ne deriva che il requisito nella indispensabilità é stato congruamente esaminato e
valutato dal giudice del merito e che contro tale valida motivazione non è possibile alcun
ulteriore scrutinio in sede di legittimità.

8 – Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con declaratoria
di manifesta infondatezza.”

RITENUTO
/f64-thA< della missiva - cui aveva attribuito valenza confessoria del conferimento dell'incarico- nel Che sono condivisibili le conclusioni sopra riportate; che la memoria ex art. 380 bis, III comma, cpc non contiene elementi di critica alla relazione , idonei a confutarne gli esiti argomentativi: in particolare è irrilevante osservare che nella gravata decisione la Corte di Appello non mise esplicitamente in rapporto la missiva di approvazione del progetto con le altre emergenze istruttorie, al fine di trarne la indispensabilità che avrebbe consentito di superare il divieto della produzione di nuovi documenti in appello, a ciò essendo sufficiente la valenza confessoria — e quindi il valore legale riconosciuto a tale prova- che attribuì a detto documento ; è però un dato di fatto che tale rapporto logico fu sostanzialmente compiuto dalla Corte distrettuale , laddove, nella prima parte della motivazione, richiamò come dato incontroverso la redazione da parte del Gabriele del progetto per la costruzione della villetta , così che la prima trovava riscontro fattuale nella seconda. Che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2200,00 di cui euro 200,00 per esborsi Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014, nella c era Corte di Cassazione. nsiglio della VI sezione della v

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