Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20139/2019 R.G., proposto da:

M.S., rappresentata e difesa da sè stessa, con domicilio

in Terracina, Piazza della Repubblica n. 25.

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Brusca, con

domicilio in Terracina, via della Arene.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 627/2019,

depositata in data 29.1.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. M.S. ha ottenuto dal tribunale di Latina i decreti ingiuntivi nn. 395/2006 e 396/2006 nei confronti di B.M. per il pagamento – rispettivamente – dei compensi per l’attività giudiziale e per quella stragiudiziale, svolte nel giudizio n. 3250/2016, ancora pendente, proposto nei confronti della Banca di Roma.

B.M. ha proposto opposizione avverso entrambe le ingiunzioni, sostenendo, tra l’altro, di non aver mai conferito alcun incarico alla ricorrente.

Il tribunale, riunite le cause, ha revocato l’ingiunzione di pagamento n. 395/2006, confermando il decreto n. 396/2006 relativo alle prestazioni stragiudiziali.

Su appello di B.M., la Corte territoriale di Roma ha riformato la decisione, revocando anche il secondo decreto ingiuntivo. Secondo il giudice distrettuale, nessuno dei documenti prodotti in giudizio dimostrava che l’avv. M. avesse ricevuto l’incarico per lo svolgimento dell’attività stragiudiziale e – inoltre – ove negli atti figurava anche la resistente, ciò si spiegava con il fatto che quest’ultima doveva necessariamente intervenire, discutendosi di beni di cui era comproprietaria, senza che ciò “sottintendesse un rapporto di mandato”.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. M.S. con ricorso in due motivi.

B.M. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2729 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il fatto che la B. avesse tratto vantaggio dall’attività svolta dalla ricorrente era sufficiente a dimostrare anche il conferimento dell’incarico, dato che la prova del mandato professionale può essere data anche per presunzioni.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte di merito di non aver considerato le molteplici circostanze che comprovavano il conferimento dell’incarico professionale, e segnatamente: a) il verbale di udienza del 14.10.2003, che, in calce alla rinuncia della Banca di Roma, recava la firma di tutte le parti, nonchè il verbale di udienza del 16.3.2004, nel quale l’avv. M. figurava come difensore anche di B.M.; b) la testimonianza di A.A., che aveva esplicitamente dichiarato che la ricorrente difendeva tutte le parti in causa; c) il possesso, da parte della ricorrente, del precetto e della citazione notificata alla Banca di Roma.

3. Il primo motivo è inammissibile.

All’esito di una puntuale disamina del materiale istruttorio, la Corte ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dell’incarico professionale per l’attività stragiudiziale.

La presenza del nominativo della B. in taluni degli atti prodotti, si spiegava, secondo il giudice di merito, per il fatto che quest’ultima doveva necessariamente intervenire, essendo comproprietaria dell’immobile controverso, sicchè anche i vantaggi ottenuti dalla cliente sono apparsi una mera conseguenza indiretta dell’attività svolta dal difensore in favore dell’altro comproprietario

La censura, intendendo nuovamente attribuire a detta circostanza una valenza presuntiva utile a provare il conferimento dell’incarico, propone – in sostanza – una diversa lettura delle risultanze di causa che non può avere ingresso in questa sede di legittimità.

In ogni caso, se è vero che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale è lecito attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione, tuttavia la scelta di farvi ricorso, di individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge sfugge al sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 3974/2002; Cass. 11530/2002; Cass. 1216/2006; Cass. 5332/2007; Cass. 1234/2019).

La mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare è deducibile come vizio della sentenza

solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo e sempre che il giudice non abbia motivato alcunchè al riguardo (Cass. 17720/2018), mentre la dedotta violazione degli artt. 2727 c.c. e ss. può configurarsi solo ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3541/2020; Cass. 29635/2018; Cass. 19485/2017), tutte ipotesi non riscontrabili nel caso in esame.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente non specifica se e dove gli elementi documentali asseritamente non valutati dal giudice sia stati prodotti nel giudizio di merito, richiamandosi ad atti e verbali di causa pertinenti, anzitutto, all’attività giudiziale, per la quale, con sentenza non impugnata e passata in giudicato, è stata parimenti esclusa la sussistenza del mandato professionale.

Giova ribadire che la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente- nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).

In definitiva il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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