Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SERVHOTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza n. 24, presso lo

studio del cav. Luigi Gardin, rappresentata e difesa dall’avv.

PIRRELLI Antonio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 2^, n. 8, depositata il 4.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di accertamento redatto da ispettori I.n.p.s. in data 5.5.2004, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsa, dall’1.1.2004, del l’attività lavorativa di lavoratori, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità dell’atto impugnato;

– che, nel suo nucleo centrale la decisione risulta così motivata:

“… In ordine all’eccezione sollevata dal contribuente, relativa alla carenza di motivazione dell’avviso di irrogazione sanzioni, questo Collegio giudicante ritiene che la motivazione dell’atto non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti dai Processi Verbali, In tal senso, si è più volte espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale sono da ritenersi valide le motivazioni per relationem. In ordine alla questione della erronea applicazione della L. n. 73 del 2002, art. 3 il comma 3 dispone che l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatorie, è punito con una sanzione amministrativa dal 200 al 400 dell’importo per ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso fra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. Orbene, non avendo il signor P.D. fornito una prova certa relativa allo svolgimento degli adempimenti di legge previsti per l’assunzione di lavoratori dipendenti, è da ritenersi legittima l’applicazione del citato art. 3 da parte dell’Ufficio”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società sanzionata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione della C.T.R. su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato preliminarmente:

– che l’avviso di udienza ex art. 377 c.p.c., comma 2, risulta ritualmente notificato in Cancelleria al difensore costituito, non avendo questi provveduto alla sostituzione del domiciliatario deceduto (v. Cass. 16615/10, 7394/08, 11526/03), e che, in tal senso, deve, altresì, intendersi revocata l’ordinanza resa all’adunanza del 26.10.2010;

osservato inoltre:

– che il primo motivo di ricorso (con il quale la società sanzionata torna a dolersi della motivazione del contestato avviso di irrogazione sanzione) – è inammissibile perchè indebitamente incidente sulla motivazione dell’atto impositivo opposto e non sulla decisione in questa sede impugnata per la parte ad esso relativa e, comunque, infondato, atteso che, sulla base dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla G.d.F. nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. 1236/06, 25146/05, 10205/03, 2780/01);

– che il secondo motivo di ricorso – corredato dei seguenti quesiti:

“… se le dichiarazioni fornite dai lavoratori irregolari e riportate nei verbali di verifica e contestazione a cure degli Organi Amministrativi o di Polizia Procedenti debbano considerarsi prove nel procedimento tributario sorto per la impugnazione delle sanzioni irrogate ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, e poi dichiarato parzialmente incostituzionale con sentenza n. 144/2005, e se in ragione di tale prova, la sanzione prevista dalla legge debba essere computata con riferimento al concreto periodo temporale di irregolarità cosi dimostrato” e “… se la motivazione di una Corte o Commissione Territoriale che ignora totalmente un punto decisivo di una controversia sollevato dalla difesa ovvero anche non sollevato, costituito dalla modificazione del regime della prova intervenuta nel corso del procedimento per la dichiarata parziale illegittimità incostituzionale di una norma, costituisca omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo di una controversia” – è carente sul piano dell’autosufficienza, non emergendo, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso, se e come le risultanze delle dichiarazioni del lavoratori siano state sottoposte all’attenzione dei giudici nei pregressi gradi del giudizio (v. Cass. 4391/07, 25546/06, 14599/05, 6656/04) e sembra, comunque, indebitamente incidere su valutazione in fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

– che il terzo motivo di ricorso – corredato del quesito “… se costituisce falsa applicazione di norme di diritto la mancata applicazione del principio del favor rei in tema di sanzioni amministrative e tributarie, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 3, ove lo ius superveniens abbia determinato sanzioni inferiori a quelle irrogate, pur nel minimo, dall’Ufficio Finanziario e valutate come congrue dalle Commissioni Territoriali” – oltre che non rispondente alla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. (cfr.

Cass. s.u. 3519/08), è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non offre alcuna indicazione in merito all’individuazione, in concreto, della norma più favorevole;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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