Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.09/02/2017), n. 3533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9630/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CAR CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO SRL, (C.F. (OMISSIS)) in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA RITA DANZA, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1691/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.A.R. s.r.l. di avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società riformava la decisione di primo grado di rigetto dei ricorsi riuniti. In particolare il Giudice di appello riteneva che la contribuente non fosse decaduta dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, avendo iniziato sull’intera area le opere di urbanizzazione ed avendo mantenuto tale obbligo anche in seguito alla successiva cessione.
– che avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate e la contribuente resiste con controricorso.
– che a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, è manifestamente fondato.
– che, infatti, sulla specifica questione questa Corte si è, già pronunciata (cfr. Cass. n. 25435/2015) rilevando che la ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame – l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato (analogamente a quanto disposto della L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14, che prevedeva “il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili”,…. purchè la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termine) – induce a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione, beni vada estesa alla costruzione di un edificio, e cioè che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di nuova costruzione.
– che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata (che da tali principi si è discostata) va cassata con rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017