Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3533 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36529/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanbattista
Scordamaglia, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO n. 3069/2019 depositata
il 12/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2021 ed, in riconvocazione, in quella del 16.12.2021 dal Pres.
Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti; nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 con riferimento ai profili di credibilità del racconto.
2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14, lett. b) con riferimento alla protezione sussidiaria.
3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 ed D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32 con riferimento ai seri motivi di carattere umanitario ed alla violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data del suo conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13.
5. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass. SU 15177/2021).
3. – La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021 con la quale è stato denunciato il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e 47 della Carta dei diritti UE ed agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata rigettata dalla Corte Costituzionale con sentenza 13/2022 dep. il 20.1.2022 (resa nella camera di consiglio del 2.12.2021 e seguita dal comunicato stampa, emesso in pari data e pubblicato sul sito web della medesima Corte, fatto giuridico rilevante ai fini della riconvocazione del collegio: cfr. Cass. 5884/1999; Cass. 16081/2004).
4. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
4.1. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata (Cass. SU 15177/2021) ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, negozio che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
6.1. E’ stato, di conseguenza, affermato il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
7. Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
PQM
La Corte,
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione del 18.11.2021, e in sede di riconvocazione, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022