Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3532 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 28120-2014 proposto da:
CAVALIERE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DON LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI NAPPI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO
D’ARGENZIO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF in
controricorso 80188230587), in persona del Presidente p.t., per legge
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 23/02/2016

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2013 del TRIBUNALE di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
§ 1. — Francesco Cavaliere ricorre, affidandosi a due motivi, per
la cassazione della sentenza n. 979 del 16.1.13 — l’appello avverso la
quale è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ. con
ordinanza resa in udienza il 18.2.14 — con cui il tribunale di Roma ha
respinto, per intervenuta prescrizione, la sua domanda di condanna
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di diversi Ministeri (di
quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di quello della
Salute e di quello dell’Economia e delle Finanze) al risarcimento dei
danni da mancato adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
specializzazioni mediche.
La sola Presidenza del Consiglio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
§ 2. — È superflua l’esposizione e la disamina dei due motivi di
ricorso (il primo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 2934,
2935 c.c. nonché artt. 11 L. 370/99 e 111 C., in punto di dichiarata
prescrizione dei diritti azionati da parte ricorrente”; il secondo, di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. e 111 C. — nullità del
procedimento di ‘prime cure’ e della sentenza in epigrafe impugnata,
per vizio di ‘ultra e/o extra petita’, art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c. in punto di rilevata e dichiarata prescrizione, ad opera
Ric. 2014 n. 28120 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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depositata il 16/01/2013;

del giudice del tribunale di Roma, dei diritti risarcitori azionati dalla
parte attrice”), come pure delle repliche della controricorrente, attesa
l’evidente inammissibilità, per tardività, del ricorso stesso.
§ 3. — Infatti, a fronte di un’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc.
civ. letta direttamente all’udienza del 18.2.14 e della quale quindi non vi

avvenuta mediante la stessa lettura in un contesto in cui la parte aveva
l’onere di essere presente (Cass., ord. 22 ottobre 2015, n. 21546), il
ricorrente si induce a spedire per la notifica il suo ricorso soltanto nel
mese di ottobre 2014 e quindi una volta ampiamente elasso il termine
breve imposto dall’art. 348-ter cod. proc. civ.: essendo sufficiente — e
conforme a Costituzione: per tutte, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n.
23526 — la mera conoscenza, purché conforme alle regole processuali,
della pronuncia dell’ordinanza in questione per attivare l’onere di
proporre la conseguente impugnazione.
E tutto ciò a tacere del fatto che in ricorso non sono esplicitati i
motivi di appello — se non anche quelli dell’ordinanza di secondo
grado — che pure ne sono indispensabili (a pena di inammissibilità)
requisiti di contenuto-forma (Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a
8943; Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014,
n. 12936; Cass. ord. 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015, n.
6279; Cass. ord. 30 marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241;
Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876).

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4. — Il ricorso va dichiarato inammissibile ed il soccombente

ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite; e trova pure
applicazione (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n.
5955) l’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di
contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (ai sensi del
Ric. 2014 n. 28120 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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era alcun bisogno di ulteriore comunicazione per essere quella

quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il
provvedimento che la definisce, a dare atto della sussistenza dei
presupposti – rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione – per il versamento, da parte dell’impugnante
soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

co. 1 bis del medesimo art. 13).

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Francesco
Cavaliere al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in persona del Presidente p.t., delle spese di lite del giudizio di
legittimità, liquidate in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito ed
oltre accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 gennaio 2016

pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del

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