Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Y.Z., elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontna 38,

presso lo studio dell’avv. Panariti Benito Piero, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Luigi Sangiorgio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 15^, n. 75, depositata il 9 ottobre

2007. Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che la contribuente propone ricorso per Cassazione, in unico motivo illustrato anche con memoria, contro la sentenza di appello indicata in epigrafe, che – dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, a seguito del relativo annullamento in via di autotutela, ha posto le spese dei giudizio a carico della parte che le ha anticipate, “D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3”;

– che l’Agenzia intimata non si è costituita;

rilevato:

– che, con l’unico motivo di ricorso, la contribuente lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, evidenziando come la norma sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 274/05, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge;

osservato:

– che il mezzo è manifestamente fondato;

– che infatti – essendo pacifico che, nella specie, la cessazione della materia del contendere non consegue ad una ipotesi di definizione agevolata della pendenza tributaria bensì all’annullamento in via di autotutela dell’atto impugnato – il giudice di merito risulta aver fatto applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima, mentre, al fine della regolamentazione delle spese, avrebbe dovuto utilizzare il criterio della “soccombenza virtuale”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– Che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, perchè applichi il criterio richiamato al fine della regolamentazione delle spese nel giudizio di merito;

– che al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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