Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3532 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricOrSe 1irdS -7-2013 prc7)pc3tu da:
COMUNE DI LECCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GAVINANA l, presso lo studio dell’ ocato FRANCESCO
PECORA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
COLOMBO;
– ricorrente contro
VENEROTA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avuocato IMCILLA
LENTI, rappresentato e doifeso dall’avvocato CIUSEPPE
FATTOIn;
–
controricorrente
–
av ,Jerso la sentenza n. 122/201 9 della COMM.TRB.REG.
di MILANO, depositata il 30/10/2012;
Data pubblicazione: 14/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.
R.G.N. 10937-13
RITENUTO CHE:
Il Comune di Lecco proponeva ricorso per la cassazione della
l’appello proposto dalla società Venerota S.r.l. avverso la sentenza
della CTP di Lecco che, rigettando il ricorso della società
contribuente, aveva ritenuto la legittimità di cinque avvisi di
accertamento per ICI, emessi a seguito di rettifica della rendita
catastale di un immobile di proprietà della Banca Italease S.p.a.
condotto in leasing dalla società Venerota S.r.l.
CONSIDERATO CHE:
In data 8 agosto 2017 è pervenuta in cancelleria rinuncia del Comune
di Lecco il quale ha riferito che nelle more del giudizio è stata
ridefinita la misura della rendita catastale, che la società
contribuente ha già provveduto a corrispondere, con la conseguenza
che è venuto meno l’interesse dell’esponente a proseguire nel
giudizio. Alla predetta istanza, sottoscritta dal Sindaco del Comune
di Lecco e dai difensori, è stato allegato atto di accettazione di
rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società Venerota
S.r.l. e dai difensori.
Ne consegue che ricorrono i presupposti per la declaratoria di
estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2017.
sentenza n. 122/8/12 della CTR della Lombardia, che aveva accolto