Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3532 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA

Registrazione sentenza
Regresso per spese

sul ricorso iscritto al n.r.g. 8464/12 proposto da:

Laura URBINATI (c.f.: RBN LRA 75B42 H294F)
In qualità di unica erede di Giuliana SORGATO
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campag-naro e dall’avv. Antonio Zanuzzi
elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Della Giuliana n. 32, giusta
procura a margine del ricorso.

– Ricorrente contro
– Renzo SORGATO (

SRG RNZ 37S12 L899Q)

rappresentato e difeso dall’avv. Marco Quagliato ed elettivamente domiciliato presso
l’avv. Michela Reggio D’Aci in Roma,via Degli Scipioni 288, giusta procura a margine del
controricorso
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9/20111della Corte di Appello di L’Aquila, pubblicata il 5 i
avverso la sentenza n.E.7

Dloi agosto 2011; non notificata. i

Data pubblicazione: 14/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

sciogliere la comunione ereditaria sul patrimonio di Agostino Sorgato, attribuì a Renzo
Sorgato l’intero compendio ereditario , ponendo a suo carico il pagamento di conguagli in
denaro a favore degli altri condividenti: Agnese, Giuliana, Giovanni e Silvano Sorgato,
compensando le spese di lite.
2 — L’agenzia delle Entrate di Venezia comunicò a tutti i condividenti l’importo da
versare per imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, relativa alla predetta
decisione, per un totale di euro 11,788,13; Renzo Sorgato, dopo aver corrisposto i
conguagli in denaro, versò anche l’intera somma per carichi fiscali, chiedendo -per quello
che qui ancora conserva interesse- alla sorella Giuliana il pagamento della quota di
spettanza, pari ad euro 1.967,12 , ottenendone un rifiuto; depositò allora un ricorso in via
monitoria che fu accolto dal Giudice di Pace di Dolo.
3 — Giuliana Sorgato propose opposizione, sostenendo che il congiunto non sarebbe
stato creditore di nessuna somma, sulla base dei titoli fatti valere: detta opposizione fu
respinta con decisione n. 92/2011 la quale fu gravata di appello da Giuliana Sorgato.
4 — A base di detta impugnazione, l’appellante sostenne che , in applicazione dell’art. 34,
comma I del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( testo Unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro), laddove tutto il compendio ereditario fosse stato assegnato ad un
solo condividente — e quindi oltre il valore della sua quota-, per l’eccedenza, l’atto
attributivo dovesse configurarsi come vendita e quindi la relativa tassazione dovesse far
carico solo al soggetto che da ciò avesse tratto vantaggio; negò per contro l’applicabilità
dell’art. 57, I comma, dello stesso Testo Unico, che, in relazione all’imposta di registro
relativa agli atti giudiziari, statuisce la responsabilità solidale delle parti in causa, ritenendo

_

2

“1 — Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sentenza n. 169/2008, nello

al contrario che detta previsione operasse solo nel rapporto con il Fisco ma non in quello
tra i condebitori, trovando invece applicazione il disposto dell’art. 1298, I comma, cod.
civ, secondo cui l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata
contratta nell’interesse esclusivo di uno solo di essi, ipotesi ricorrente nella fattispecie ,

5 — Il Tribunale respinse l’appello ritenendo non corretta l’interpretazione dell’ambito
applicativo delle succitate disposizioni , in particolare sostenendo la non invocabilità
dell’art. 34 , I comma, del d.P.R. n. 131/1986 alle divisioni giudiziali , dovendosi al
contrario fare applicazione del successivo art. 37.

6 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Laura Urbinati, figlia della
Sorgato e sua unica erede, dopo la rinunzia all’eredità da parte del padre Giuseppe
Urbinati, sulla base di un unico, pur se variamente articolato motivo; Renzo Sorgato ha
resistito con controricorso

RILEVA IN DIRITTO
I — Con l’unico mezzo di annullamento parte ricorrente denunzia la violazione degli artt.
34, I comma , d.P.R. 131/1986 ; dell’art. 11 del d. Lgs 347/1990 (Approvante il testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) ; degli artt. 1298,
1299, 1475 cod. civ., ribadendo l’interpretazione delle dette norme già sostenuta nei
precedenti gradi del giudizio; viene altresì fatto valere il vizio di motivazione — nelle tre
ipotesi indicate nell’art. 360, I comma n. 5 cpcII — Si rilevano innanzi tutto profili di inammissibilità del motivo: a –

laddove

l’intestazione di esso al vizio di motivazione non ha poi trovato svolgimento
argomentativo nell’esposizione del mezzo; b — nella parte in cui si è svolta una specifica
censura in relazione alla tipicità delle varie componenti della tassa di registro ( con
riferimento all’art. 11 del T.U. sulle imposte ipotecarie e catastali) , al fine di far emergere
la inerenza esclusiva al soggetto che, con la sentenza di divisione, si sarebbe visto
attribuire l’intero cespite ereditario: ciò in quanto dalla lettura del ricorso non emerge che

3

essendo stato assegnato all’appellato l’intero asse ereditario.

questa specifica articolazione di motivo fosse stata fatta valere nei pregressi gradi del
giudizio né va aggiunto, che fosse stata posta a base di un ricorso in sede tributaria.
III — Denunziando la violazione delle sopra indicate norme parte ricorrente ribadisce la
sua tesi — disattesa in entrambi i gradi del giudizio- secondo la quale l’attribuzione ad un

divisione, renderebbe applicabile l’imposta di registro ordinaria per gli atti di vendita e
non quella attinente alla registrazione delle sentenze, con la conseguenza della esclusione
del regime della solidarietà passiva, previsto per la seconda ipotesi ma non per la prima;
riconferma, per altro verso, la esclusione della solidarietà nel debito verso l’Erario — e
quindi la possibilità di regresso da parte del condebitore che ha pagato l’intero tributoritenendo trattarsi di debito esclusivamente di detta parte.
IV — E’ convincimento del relatore che il motivo sia manifestamente infondato in quanto
assume carattere scriminante nell’applicazione del regresso a chi ha versato l’intero
importo della imposta di registro, la circostanza che il trasferimento cui la stessa si
riferisce sia determinato da un negozio — sia esso in funzione di uno scioglimento di
comunione o sia espressione di una volontà traslativa- oppure da una sentenza: in questo
secondo caso la registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico
dell’amministrazione della Giustizia e va posta a carico delle parti che da tale servizio
abbiano tratto vantaggio : a questo proposito non è sostenibile distinguere — perché la
legge non opera in tale senso- , al fine dell’esercizio del diritto di regresso del condebitore
solidale verso il Fisco , se il primo, in un giudizio di divisione, si sia reso assegnatario di
beni con o senza obbligo di versare un conguaglio in denaro.
IV.a Non ha poi trovato nel ricorso adeguata critica la statuizione, contenuta nella
gravata decisione , che appunto sottolineava la differenza tra l’imposta di registrazione
della sentenza — derivante dalla legge – , rispetto all’omonimo tributo dovuto per atti
enunciati dalla sentenza medesima come attributivi — di per sé- di utilità alle parti in
causa e dovuta solo per l’uso che di essi si fosse fatto in giudizio.

/1-

-1,2-(

singolo condividente dell’intero cespite caduto in comunione, a seguito del giudizio di

V — Non condivisibile poi è la ritenuta differenziazione della solidarietà attinente alla
imposta di cui trattasi , distinguendo tra quella verso l’Erario e quella verso gli altri
condebitori: invero la prima non sarebbe ammissibile — in un’ottica interpretativa
costituzionalmente orientata- se non si potesse ammettere la seconda, determinando, in

dell’Erario

V — Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in
camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato manifestamente infondato.”

RITENUTO
Che le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore appaiono condivisibili e che pertanto
il ricorso va respinto , con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese,
liquidate come indicato nel dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 1000,00 di cui euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della
Corte di Cassazione.

caso contrario, una irragionevole sanzione a carico della parte più diligente nei confronti

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