Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20139/2019 R.G., proposto da:

F.C., rappresentato e difeso dall’avv Innocenzo D’angelo,

con domicilio in Treviso, Via Olivi n. 38.

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Di Zenzo

e dall’avv. Marta Labozzetta, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Appennini n. 60.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26259/2018,

depositata in data 18.10.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., B.G. ha adito il Tribunale di Treviso, chiedendo l’immediata restituzione, da parte del F., dell’immobile sito a Monastier di Treviso, in via (OMISSIS), bene di cui sosteneva di essere proprietaria esclusiva. Il convenuto ha resistito alla domanda, esponendo di aver concorso al pagamento del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile mediante versamenti sul conto corrente co-intestato con l’attrice e che, inoltre, quest’ultima gli aveva rilasciato una procura a vendere, con facoltà di contrarre con sè stesso, sicchè il bene doveva considerarsi comune.

Ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare la comproprietà dell’immobile o, in subordine, di disporre la restituzione di quanto versato per il pagamento del prezzo.

Il tribunale ha accolto la domanda di rilascio, ordinando il pagamento in favore dell’attrice dell’importo di Euro 136329,26 a titolo di risarcimento del danno, con rigetto di ogni altra domanda.

La sentenza è stata confermata in appello.

Secondo il giudice distrettuale, l’appellante poteva agire solo per ottenere il trasferimento del bene da parte della B., avendo allegato una fattispecie di interposizione reale, mentre gli era preclusa la possibilità di ottenere direttamente l’accertamento della comproprietà. In ogni caso, non era stata raggiunta la prova di un accordo simulatorio in forma scritta, non essendo sufficiente il rilascio della procura a vendere, la quale, al contrario, presupponeva che il ricorrente non fosse già divenuto contitolare dell’immobile. Quanto alle somme versate sul conto della B., la sentenza ha ritenuto prescritta l’azione di restituzione.

Avverso la decisione di appello il Fabbretti ha proposto ricorso in cassazione basato su quattro motivi, definito con ordinanza di rigetto n. 25259/2018.

Secondo questa Corte, il primo motivo di ricorso andava disatteso, perchè, pur formulato come denuncia di violazione degli artt. 832 e 922 c.c. e ss., non individuava alcuna regula juris esplicitamente o implicitamente applicata nella sentenza gravata che contrastasse con dette disposizioni, risolvendosi in una critica dell’interpretazione della Corte territoriale riguardo alla scrittura con cui la B. aveva rilasciato al F. una procura a vendere.

Anche il secondo motivo era infondato perchè “non specificava le ragioni per cui l’interpretazione effettuata dalla Corte territoriale della suddetta procura a vendere si poneva in contrasto con il principio della conservazione del contratto e con la disciplina del contratto con se stesso”.

Il terzo motivo censurava, invece, in modo inammissibile la sufficienza della motivazione quanto all’accertamento del contributo economico offerto dal ricorrente per l’acquisto dell’immobile controverso, senza peraltro chiarire quale vizio della sentenza, tra quelli elencati nell’art. 360 c.p.c., la parte avesse inteso denunciare. Riguardo, infine, alla mancata ammissione delle prove, oggetto della quarta censura, l’ordinanza ha posto in rilievo che il ricorrente non aveva neppure “indicato le circostanze che ne costituivano oggetto”. Per la revocazione dell’ordinanza, F.C. propone ricorso sviluppato in unico motivo.

B.G. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si assume che questa Corte avrebbe scisso i fondamentali dati di fatto della vicenda (il rilascio in favore del F. della procura a vendere, anche a sè stesso, i due terzi dell’immobile controverso, il versamento di circa Lire 120.000.000 sul conto della resistente per far fronte al pagamento del mutuo e, infine, la pregressa convivenza tra le parti), valutando erroneamente sia il primo motivo di ricorso, inteso come un’inammissibile critica dell’interpretazione della Corte territoriale, che il secondo motivo di impugnazione, erroneamente ritenuto privo del requisito di specificità.

L’ordinanza sarebbe viziata dall’errore di fatto consistente nel supporre che i motivi di ricorso fossero basati sull’esame della procura e non invece sul collegamento tra tale atto e il rilevante versamento di denaro da parte del F..

Anche la pronuncia sul terzo motivo di ricorso – vertente sulla spettanza del rimborso delle somme versate sui conti della B. sarebbe viziata da un errore di percezione, poichè – in sede di legittimità – non era stata contestata la contraddittorietà della pronuncia d’appello, ma era stata invocata l’applicazione delle norme in tema di indebito oggettivo.

Il motivo è inammissibile.

La censura non prospetta – in realtà – un errore di percezione riguardante una circostanza oggettiva inconfutabilmente risultante (o esclusa) dalle acquisizioni processuali o una svista materiale dell’individuazione del contenuto dei motivi di ricorso, ma una questione concernente la corretta interpretazione delle contestazioni mosse in giudizio, relativamente a questioni che questa Corte ha comunque preso in esame, senza che assuma rilievo che, come lamenta il ricorrente, non siano state valutate tutte le argomentazioni proposte in sede di legittimità.

Anche in tal caso si configurerebbe non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), ma un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019).

Deve comunque evidenziarsi come l’ordinanza, nel pronunciare sul primo motivo di ricorso (volto a contestare la decisione di merito nel punto in cui aveva negato che i versamenti effettuati dal F. e il rilascio della procura a vendere provassero la comproprietà dell’immobile), abbia – del tutto correttamente – ritenuto di non poter neppure esaminare il merito della censura, avendo rilevato come il ricorrente, in luogo di individuare una specifica regula iuris disattesa in appello, avesse in realtà sollevato una critica all’interpretazione del contenuto e della rilevanza della procura, invadendo il terreno delle questioni in fatto riservate al giudice di merito.

Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso (vertente sulla idoneità della procura a valere come prova dell’interposizione fittizia del contratto), la pronuncia ha posto preliminarmente in rilievo che – in violazione del principio di specificità dell’impugnazione – il motivo non riportava il testo della procura, il che era già sufficiente per disattendere in rito la censura.

Ha poi specificato, sempre in punto di ammissibilità del motivo, che il ricorrente non si era fatto carico di chiarire le ragioni per cui l’interpretazione sposata dalla Corte di merito si ponesse – sul punto – in contrasto con il principio della conservazione del contratto e con la disciplina del contratto con se stesso.

Parimenti, con riferimento al terzo motivo di ricorso (riguardante la domanda di restituzione delle somme versate sui conti della B.), l’ordinanza non solo ha rilevato che la censura era volta a contestare inammissibilmente la sufficienza della motivazione, ma ha inoltre evidenziato, riguardo all’eccezione di prescrizione, come il ricorso neppure specificasse se fosse stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo o un vizio di violazione di legge.

In definitiva, non si configura affatto l’ipotizzato errore di percezione riguardo alla percezione del contenuto delle censure, avendo questa Corte rilevato plurimi profili di inammissibilità del ricorso che ostavano – preliminarmente – all’esame delle contestazioni mosse alla sentenza di appello.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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