Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G.S. APPLICAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 18,

presso lo studio dell’avv. Silvia Contestabile, rappresentata e

difesa dall’avv. GURRERA Lelio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 22^, n. 14, depositata l’8.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorsi avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel 2001, deducendo, tra l’altro, che il recupero era illegittimo, in quanto fondato su disposizione emessa. in violazione del principio dell’irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello rilevarono, tra l’altro, che il richiamo allo Statuto del contribuente per la lamentata applicazione retroattiva delle disposizioni tributarie era comunque fuorviante, perchè, nel caso in esame, l’utilizzo del credito d’imposta era avvenuto dopo l’entrata in vigore delle norme che avevano previsto l’invio della comunicazione;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione, in due motivi;

– che, in primo luogo, la società contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, D.L. n. 253 del 2002, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3, in rapporto al quesito: “se sia legittima l’applicazione delle norme di cui al D.L. 12 novembre 2002, n. 353, art. 1 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, che comminano la decadenza dell’utilizzo del credito di imposta (L. n. 388 del 2000, ex art. 8) per quei contribuenti che hanno utilizzato in maniera definitiva il credito di imposta, stante che la fattispecie complessa prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, era venuta a compimento in maniera definitiva con l’utilizzo del credito, all’atto del sostenimento dei costi, e che conseguentemente la fattispecie in esame, avendo esaurito la propria rilevanza giuridica non era idonea a produrre nessun ulteriore effetto e quindi non suscettibile della declaratoria di decadenza”;

– che, in secondo luogo, la società contribuente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla collocazione temporale dell’utilizzo del credito in epoca successiva all’entrata in vigore del della L. n. 289 del 2002, art. 62;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, crateri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;

ritenuto:

– che, il rigetto del primo motivo di ricorso e la conseguente affermazione dell’applicabilità della decadenza di cui al D.L. n. 353 del 2002, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 62, anche ai crediti di imposta precedentemente utilizzati in compensazione – rende superfluo l’esame del secondo, poichè l’eventuale erroneità della collocazione temporale dell’utilizzo del credito in epoca successiva all’entrata in vigore del della L. n. 289 del 2002, art. 62, risulterebbe, attesa la riscontrata retroattività della normativa, comunque inidonea a sovvertire il giudizio di fondatezza dell’atto impositivo;

– che il ricorso va respinto nelle forme di cui agii artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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