Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3532 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.09/02/2017), n. 3532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25799-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA SIRACUSA, già
SERIT SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio
dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GAETANO MIRMINA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BIRO SRL;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2382/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 22/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Biro s.r.l. di cartella esattoriale, portante relativa ad Irap dell’anno 2008, Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia, accogliendo l’appello della contribuente, ha riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento era giuridicamente inesistente, per omessa redazione della relata di notifica sulla copia della cartella di pagamento, consegnata alla Società contribuente.
Il ricorso è affidato ad unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLE DECISIONE
1. L’unico motivo con il quale la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., con riferimento agli artt. 160 e 156 c.p.c., è manifestamente fondato.
Premesso che, in punto di fatto, è pacifico che la Società ricevette la cartella impugnata come da relata di notificazione prodotta in giudizio della quale la CTR da atto in sentenza, circostanza questa che, già di per sè, esclude l’inesistenza della notificazione, come dichiarata dal Giudice di appello, ed induce a ritenere, attesa la tempestiva impugnazione, che qualsiasi eventuale vizio o irregolarità nel procedimento notificatorio fosse stato sanato, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. n. 9377 del 21/04/2009) deve, comunque, rilevarsi l’errore in diritto commesso con la sentenza impugnata alla luce del principio costantemente ribadito da questa Corte (cfr. n. 15327 del 04/07/2014) secondo cui “l’omessa apposizione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in jus” per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario”.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR Sicilia affinchè proceda, oltre al regolamento delle spese, all’esame degli ulteriori motivi di appello ritenuti assorbiti.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017