Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA PERUGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n.
102, presso lo studio dell’avv. Fransoni Guglielmo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Pasquale Russo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, sez. 3^, n. 46, depositata il 10 settembre
2007.
Letta la relazione scritta;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che la società intimata, concessionaria per la riscossione, propose istanza di rimborso dell’iva pagata sugli aggi relativi alla riscossione dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica (ciò, a seguito dell’iniziativa dei consorzi che le avevano richiesto la restituzione dell’iva sui compensi per la riscossione dei contributi di loro pertinenza e del riconoscimento, da parte dell’Amministrazione fiscale dell’esenzione dall’iva di tali compensi;
– che l’Agenzia provvide al rimborso richiesto, ma poi – ritenute non ricorrenti le condizioni per il rimborso, attesa l’intempestività D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 delle istanze avanzate e spontaneamente esaudite – emise cartella di pagamento per il recupero delle somme rimborsate;
– che, avverso detta cartella, la società propose tempestivo ricorso, che fu accolto dall’adita commissione tributaria, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, che rilevò, tra l’altro, che l’Agenzia non poteva far valere la decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, in relazione ad istanze di rimborso spontaneamente esaudite;
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in unico motivo, illustrato anche con memoria;
– che Equitalia resiste con controricorso;
rilevato:
– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, formulando il seguente quesito di diritto: “…se – con riferimento ad una domanda di rimborso di imposta proposta dal concessionario del servizio di riscossione solo successivamente alla emanazione della circolare dell’Amministrazione che riconosce la non debenza del tributo (nella specie la circolare 52/E del 1999), pur in presenza di contrario indirizzo giurisprudenziale che anche prima della adesione dell’Amministrazione riconosceva la non debenza del tributo – violi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, la sentenza della C.T.R. che ritenga significativa e rilevante, al fine di definire la decorrenza, del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla debenza. del tributo, con la conseguenza di considerare il diritto esercitatile, ai fini dell’art. 2935 c.c., solo dal momento della emanazione della circolare dell’Amministrazione, mentre la norma anzidetta (correttamente intesa nel senso di considerare significativa e rilevante, al fine della decorrenza del termine di decadenza, la concreta possibilità di esercitare il diritto di richiedere il rimborso), avrebbe imposto di ritenere il predetto diritto al rimborso perfettamente esercitabile anche prima della circolare n. 52/E del 1999, considerato la sussistenza di un cospicuo indirizzo giurisprudenziale formatesi, prima della predetta circolare, in analoghe controversie sia in sede di merito e sia in sede di legittimità ed avallato perfino dalla Corte Costituzionale”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Che il mezzo introduce questione (la data di concreta decorrenza del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21) non decisiva ai fini della risoluzione della controversia, giacchè – vertendosi nella specie, non in merito ad una richiesta di rimborso, bensì in merito all’impugnativa di una cartella di pagamento tesa a recuperare iva (sugli aggi) già spontaneamente rimborsata ed atteso il tenore della sentenza impugnata – profilo ineludibilmente prioritario del thema decidendum, non coinvolto nel motivo di ricorso e nel relativo quesito, s’incentra sulla legittimità della pretesa dell’Agenzia di far valere la decadenza in rassegna in relazione a rimborsi già spontaneamente esauditi;
ritenuto:
– che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che, per la soccombenza, l’Agenzia va condannata alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.800,00 (di cui Euro 3.600,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.800,00 (di cui Euro 3.600,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010