Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3531 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1886-2013 proposto da:
RIZZI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO MIGNOLLI;
– ricorrente contro

COMUNE DI ZEVIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato
GUGLIELMO FRANSONI, rappresentato e difeso dagli
avvocati SAVERIO UGOLINI, PASQUALE RUSSO;

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

controricorrente

79/2012
VERONA,

della
depositata

Data pubblicazione: 14/02/2018

1’11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO.

R.G.N. 1886-13

RITENUTO CHE:

quattro avvisi di accertamento, relativi ad ICI non versata, con
riferimento agli anni 2004-2005-2006-2007, assumendo di essere
coltivatore diretto regolarmente iscritto negli elenchi comunali
previsti dall’art. 11 I. n. 9 del 1963 e di essere soggetto al
corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia, nonchè di coltivare direttamente i fondi oggetto di
imposizione. La CTP rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
Quest’ultimo appellava la sentenza innanzi alla CTR del Veneto, che
respingeva l’impugnazione sulla base del rilievo che il contribuente
aveva cessato di svolgere l’attività agricola nel 2002 e, nel corso
del giudizio, si era limitato a produrre documentazione relativa alla
sua posizione di collaboratore del figlio, ma non aveva fornito
alcuna prova in ordine alla conduzione diretta dei terreni oggetto
dell’imposizione fiscale negli anni in contestazione.
Luigi Rizzi ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due
motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Zevio.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 5 , c.p.c.,
e dell’art. 132 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado non avrebbe
correttamente esplicitato il criterio logico seguito per giustificare il

Luigi Rizzi proponeva ricorso innanzi alla CTP di Verona avverso

proprio convincimento, laddove, pur avendo implicitamente
riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto del contribuente, per
l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 58 d.lgs. 15.12.1997, n. 446,
avrebbe rigettato il ricorso per mancanza di prova circa l’effettiva
coltivazione del fondo oggetto di imposizione.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza

per violazione degli artt. 111 Cost. e 115 -116- 132 c.p.c., e 2729
c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che
l’affermazione della CTR secondo cui non sarebbe stata fornita
alcuna prova in merito alla conduzione diretta dei terreni, oltre che
ad essere priva di motivazione, sarebbe contraddetta dalla stessa
documentazione prodotta dal ricorrente nella fase del merito, che
non esaminata dal giudicante.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di
connessione logica, sono inammissibili e infondati.

a) I motivi sono inammissibili in quanto non rispondono al requisito
di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c., e perché nella sostanza
contengono censure che si risolvono in una denuncia di una errata
ed omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini
della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova
valutazione del merito della controversia inammissibile in questa
sede. Nella specie, pur denunciandosi un vizio di motivazione si
sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto
(ormai cristallizzate quod effectum) così come emerse nei
precedenti gradi di merito, in tal modo mostrando di anelare ad
una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un
nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali,
2

impugnata denunciando la violazione dell’art. 360, n. 3, n. 5, c.p.c.

quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella
risultanza procedimentale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui:
“In tema di ricorso per cassazione, per vizi della motivazione della
sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice del merito
non equivale alle revisione del ragionamento decisorio, ossia
dell’opzione che ha condotto tale giudice da una determinata

pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi
probatori valutati, in una nuova formulazione del giudicato sul fatto
” (Cass. n. 16526 del 2016).

c)Il motivo è, infine, infondato.
Questa Corte ha recentemente affermato che: “In materia di
imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa
beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei
criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini
agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, lett.
b), del d.lgs. n. 504 del 1992 – oltre alla sua effettiva destinazione
agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del
contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario,
pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca
direttamente i terreni “(Cass. n. 12422 del 2017).
Nella specie, non può essere apprezzato il dedotto vizio
motivazionale, atteso che la CTR, con motivazione priva da vizi
logici, ha correttamente escluso l’agevolazione invocata, dando atto
di aver esaminato il materiale probatorio allegato dal contribuente,
atteso che quest’ultimo, pur essendo iscritto negli elenchi dei
coltivatori diretti, aveva cessato l’attività agricola nel 2002 e non
aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni
oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non
assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di
collaboratore dell’attività del figlio.
3

soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe,

4. In ragione dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di
lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al

2.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il 19 ottobre 2017.

rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

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