Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3531 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 950-2010 proposto da:
BUCHICCHIO GIUSEPPE BCHGPP56B10A321V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14 (STUDIO LEGALE
LASCALA), presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CAPUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAPS
LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
4213

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165100589, in peràona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 13/02/2013

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA
EMILIA, giusta delega in atti;

controrlcorrente

avverso la sentenza n. 1073/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di POTENZA, depositata il 20/10/2009 R.G.N. 869/2007;

udienza 6.3.2012,causa n. 8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Potenza con sentenza del 15.7.007, dopo aver disposto consulenza medicolegale, accoglieva la domanda proposta da Buchicchio Giuseppe nei confronti dell’INAIL di
riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale nella misura del 20% dalla
domanda.
Sull’appello dell’INAIL la Corte di appello di Potenza con sentenza del 24.9.2009 accoglieva
l’appello e per l’effetto rigettava la domanda. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito
l’attività lavorativa svolta dall’appellante ( progettazione e direzioni lavori di forestazione come
dipendente della Comunità montana ” Camastra- Alto Sauro- con numerose missioni compiute
nel corso degli anni con l’utilizzazione della propria vettura) e aver sottolineato la mancanza di
malattie tabellate, richiamava gli accertamenti della nuova CTU che avevano portato ad
escludere che le alterazioni trofiche del disco intervertebrale , quale primun movens del
processo degenerativo a carico della colonna vertebrale, fossero conseguenti a sollecitazioni
biomeccaniche derivanti da sovraccarico di origine lavorativa ed escluso pertanto il nesso di
causalità tra le malattie sofferte e le condizioni di lavoro nelle quali aveva operato il
Buchicchio. Neppure il freddo e l’umidità avevano avuto un rilievo causale, così come l’uso
dell’automobile avvenuta per una percorrenza chilometrica ed una durata temporale limitata
tiA)Lah
(da documenti del datore di lavoro yc é ltie strade su cui il ricorrente aveva effettuato
sopralluoghi non erano dissestate) ; per la Corte territoriale era emerso, alla stregua di tali
accertamenti peritali, che le malattie sofferte andavano ascritte con un ruolo preponderante
ad una malattia ( Malattia di Sheuerimann) patita in gioventù.; si osservava, infine, che il
riconoscimento della causa di servizio non implicava automaticamente il riconoscimento della
patologia come di natura professionale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Buchicchio con tre motivi, resiste l’INAIL con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.
Non si era motivato perché non si era applicato l’art. 41 c.p. in ordine all’equivalenza delle

rg. n.950/10

cause. Il morbo di Scheuermann poteva escludere l’efficienza delle cause lavorative solo se
avey. avuto un’efficacia esclusiva.
Il motivo appare infondato. Va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “in
materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute
dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia
prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di
palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella

prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo
logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”
cass. n.9988/2009; 8654/2008;16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca
del tutto in quanto nel motivo si muovono imere censure di fatto, non viene lamentata
l’omissione di indagini mediche essenziali, né devianze di sorta dalla nozioni correnti della
scienza medica. Inoltre il motivo è generico in quanto si parla di equivalenza delle altre cause,
senza elencarle e descriverle: il CTU nominato ha invece escluso che le condizioni di lavoro (
uso della vettura su strade dissestate o esposizione a freddo ed intemperie) abbiano un nesso
causale con la patologia sofferta dal ricorrente ( pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo si allega la violazione del principio di equivalenza delle cause sancito
dall’art. 41 c.c.. IL CTU si era basato su un documento della comunità montana suo datore di
lavoro che attestava che le strade percorse erano in buono stato, che era in contraddizione
con altri documenti.
Il secondo motivo appare infondato in quanto si muovono censure di merito alla consulenza
effettuata in grado di appello, inammissibili come detto

supra in questa sede. Risulta

ampiamente e congruamente motivata l’esclusione dell’incidenza delle condizioni di lavoro
nel determinare la malattia sofferta dal ricorrente.
Con il terzo motivo si allega l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
L’INAIL aveva contestato genericamente le circostanze di fatto relative allo svolgimento
dell’attività lavorativa ( tipo di lavoro, numero di missioni, utilizzo di mezzi), che quindi
dovevano essere considerate accertate così come riportate dal ricorrente. Su detta eccezione
la Corte di appello non si era pronunciata.
Il motivo è infondato. L’allegazione è generica e non documentata in quanto non si indica nel
motivo come l’INAIL si sia difesa in primo grado, se la doglianza oggi proposta in cassazione sia
stata tempestivamente fatta valere in primo grado e come sia stata riproposta in appello. In
ogni caso gravava sul Buchicchio l’onere di dimostrare che le condizioni di lavoro avessero
causato la malattia denunciata e quindi anche una contestazione generica ( peraltro non
dimostrata al motivo) da parte dell’INAIL sulla genesi lavorativa della malattia di cui è processo
appare idonea a determinare quegli accertamenti di merito che risultano essere stati effettuati
sulle effettive condizioni di lavoro sofferte dal ricorrente.

omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese tenuto conto della natura della
controversia e dell’anno di presentazione del ricorso in prime cure.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7A2.2012

La Corte:

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