Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9990/2019 R.G., proposto da:

C.P., CE.ST. E F.A., rappresentati e

difesi dall’avv. Pasquale Cerrone, con domicilio in Caivano, viale

Dante n. 16.

– ricorrente –

contro

FA.MA. E FA.CA., rappresentati e difesi dall’avv. Mario

Reffo, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 87,

presso l’avv. Alessandra Colabucci.

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3001/2018,

depositata in data 28.11.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.P., B.L., B.R., A.N., Ce.St., P.G. e F.A. hanno evocato in giudizio Fa.Ma. e Fa.Ca., per ottenere la condanna alla rimozione delle masserizie e dei veicoli parcheggiati dai convenuti su un viale comune, facente parte del complesso immobiliare sito in Caivano alla via (OMISSIS).

Fa.Ma. e Fa.Ca. si sono costituiti, instando per il rigetto delle richieste formulate in citazione.

Con sentenza n. 1547/2016, depositata in data 8.10.2016, il Giudice di Pace di Afragola ha accolto la domanda, regolando le spese.

In accoglimento dell’appello proposta dai Fa., il tribunale di Napoli nord ha invece dichiarato l’incompetenza per materia del primo giudice, ritenendo che la lite non ricadesse nella previsione dell’art. 7 c.p.c., essendo in discussione non la misura o le modalità, ma la stessa legittimità di un determinato uso del bene comune.

Per la cassazione della sentenza C.P., Ce.St. e F.A. hanno proposto ricorso in unico motivo.

Fa.Ma. e Fa.Ca. resistono con controricorso e con memoria illustrativa.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la causa rientrava nella competenza del giudice di pace, essendo controverse le sole modalità d’uso del viale comune e non anche la comproprietà del bene.

Il ricorso è inammissibile.

Il tribunale ha negato la competenza del giudice di primo grado ai sensi dell’art. 7 c.p.c., senza adottare ulteriori statuizioni, per cui la pronuncia era impugnabile non con il ricorso ordinario, ma solo mediante il regolamento necessario di competenza.

E’ irrilevante che l’incompetenza sia stata dichiarata in appello in riforma della decisione di primo grado che aveva pronunciato anche nel merito, poichè l’art. 42 c.p.c. non differenzia il regime di impugnazione in relazione al grado in cui sia stata adottata la pronuncia sulla competenza o in base alle argomentazioni che la sorreggano (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

Il ricorso non può essere convertito in istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., non essendo stato proposto nel rispetto del termine di trenta gg. dalla comunicazione della sentenza di appello (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

Dalle attestazioni di cancelleria acquisite in atti, risulta – difatti – che la pronuncia del tribunale è stata comunicata al ricorrente, nel testo integrale, in data 28.11.2018, mentre il ricorso è stato notificato in data 28.2.2019, dopo la scadenza del termine fissato dall’art. dall’art. 47 c.p.c., comma 2.

L’impugnazione è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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