Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. LUCISANO Claudio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 29^, n. 78, depositata il 22.1.2003.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso intimazione di pagamento di spese di giustizia civile prenotate a debito;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del soccombente dalla commissione regionale;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente propone ricorso in cassazione, in due motivi;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce, violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 212, comma 2 e formula i seguenti quesito di diritto “… se il termine previsto per la notificazione dell’invito ai pagamento delle spese di giustizia abbia natura decadenziale o meno” e “… se le disposizioni del codice di procedura civile, secondo cui la natura di un termine risulti essere ordinatoria laddove non sia stato espressamente prevista la natura decadenziale, si applichino esclusivamente agli atti di natura processuale, e non anche agli atti di natura non processuale, come risulta essere l’invito di pagamento alle spese di giustizia”;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 2, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e formula i seguenti quesiti: “…se l’omessa indicazione delle ragioni di diritto (omessa indicazione delle violazione di norme che si ritengono esser state violate) comporti il difetto di motivazione dell’atto” e “.. se l’omessa indicazione del giudice naturale nonchè l’omessa indicazione del giudice territorialmente competente, comporti la nullità dell’atto non sanabile a seguito del legittimo e tempestivo esercizio del diritto di difesa”;

osservato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti appaiono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., non sembrando rispondenti ai criteri, in proposito, delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. Le SS.UU. di questa hanno, infatti, chiaramente orientale a ritenere che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica); con la conseguenza che il quesito non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il che vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, (v.

Cass. s.u. 3519/08);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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