Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3531 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.09/02/2017), n. 3531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25361-2014 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DALL’ASTA, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE FIANDRA SAS DI C.F. & C IN LIQUIDAZIONE, (C.F.
(OMISSIS)) in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNA COSENZ, rappresentata e difesa dall’avvocato
MATTEO NOTARO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1234/14/2014, emessa il 16/01/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di Immobiliare Fiandra s.a.s. dell’atto di pignoramento presso i terzi e di cartella di pagamento portante IRAP-IVA 2006, Equitalia Nord ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia, rigettando gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dal concessionario ed a conferma della decisione di primo grado, aveva ribadito l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento (per omesso rispetto della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.) e di conseguenza la nullità dell’atto di pignoramento.
2. La contribuente resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.
3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione di legge, censura la C.T..R. per avere ritenuto che, nel caso in esame, fosse applicabile l’art. 140 c.p.c., mentre dagli atti prodotti in giudizio emergeva, come accertato, dal messo notificatore che la società era irreperibile presso la sede legale.
1.1. La censura è inammissibile laddove sotto l’egida della violazione di legge, si tende a contrastare l’accertamento in fatto compiuto dal primo e dal secondo giudice sull’inesistenza della dedotta irreperibilità avendo la Società mantenuto la propria sede in quell’indirizzo presso il liquidatore giudiziale.
2. Con il secondo motivo si censura l’errore in diritto in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel confermare, con il rigetto degli appelli, la condanna di esso agente per la riscossione alla restituzione delle somme pignorate. Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse, laddove dalla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, si evince che il termine “restituzione” è stato impropriamente usato dai giudici di primo grado e, così interpretato e corretto dalla C.T.R. la quale ha dichiarato, più correttamente, la nullità dell’atto di pignoramento.
2. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente soccombente in favore della controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna La ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017