Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3530 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Quarto (Napoli),

via Cicori n. 13, presso lo studio dell’avv. Caramente Tartaglia

Leopoldo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 28^, n. 46, depositata il 5 maggio

2008.

Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente propone ricorso per Cassazione, in sei motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso da lui proposto contro un avviso di accertamento per irap, iva e irpef per l’anno 1998;

– che l’Agenzia delle Entrate, non tempestivamente costituitasi, ha depositato mero “atto di costituzione”;

rilevato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione al rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancato deposito dell’avviso di spedizione della raccomandata con la quale era stato notificato il gravame;

osservato:

– che questa Corte ha già rilevato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 – richiamato dal successivo art. 53, comma 2, per il procedimento di appello – richiede, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche di copia della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, e che la mancata allegazione di tale atto, precludendo al giudice la valutazione (ufficiosa) della tempestività del ricorso, ne comporta l’inammissibilità non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente;

– che in tal senso inequivocamente depongono il combinato disposto dalla L. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 53, comma 2, che stabilisce che l’appellato deve, “a pena d’inammissibilità”, depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, “copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” nonchè il combinato disposto dalla L. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e dall’art. 22, comma 1, che stabilisce che detta inammissibilità va rilevata “anche se la parte resistente si costituisce …” (v. Cass. 24182/06).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che l’indicato motivo di ricorso – di carattere assorbente – si rivela, per quanto sopra osservato, manifestamente fondato, atteso che il giudice tributario, che ha rigettato l’eccezione preliminare dell’appellato sul rilievo che questo non aveva eccepito la tardività dell’impugnazione, avrebbe invece dovuto, in mancanza di allegazione della fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata postale o di altro documento di idoneo riscontro della tempestività dell’appello, rilevare l’inammissibilità del gravame;

ritenuto:

– che – restando assorbite le ulteriori doglianze, – il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. e che la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, posto che il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell’appello;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di appello e la condanna dell’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 (di cui Euro 4.300,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di appello e condanna l’Agenzia alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 (di cui Euro 4.300,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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