Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3530 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3530 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 24246-2012 proposto da:
PM DI PEZZOLI GIUSEPPE SNC, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA P. BORSIERI 3, presso lo studio
dell’avvocato RENZO GATTEGNA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARASCHI;
– ricorrente contro

COMUNE DI LODI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO
(avviso postale ex art. 135);

controricorrente

avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 04/07/2012;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO.

R.G.N. 24246-12

La società P.M. S.n.c. di Pezzoli Giuseppe & C. propone ricorso,
svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR
della Lombardia, con la quale era stato respinto l’appello dalla
stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Lodi, che aveva
ritenuto validi ed efficaci tre avvisi di accertamento per ICI, anni di
imposta 2006, 2007 e 2008. La società ricorrente deduce di avere
denunciato, in data 25.9.2006, una diversa distribuzione degli spazi
interni inerenti ad un immobile sito in Lodi, da cui conseguiva una
variazione in aumento della rendita catastale e che, in attesa della
conferma dell’attribuzione della nuova rendita da parte dell’Ufficio,
aveva continuato a versare l’ICI sulla base dei precedenti
parametri, con la conseguenza che gli avvisi di accertamento
impugnati erano illegittimi, in ragione della irretroattività del nuovo
classamento. Si è costituito con controricorso il Comune di Lodi. La
società ricorrente ha presentato memorie.

CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia l’erronea applicazione
dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, in quanto la
norma in questione, sebbene operante, ai sensi del disposto del
comma 171 dell’articolo unico, anche per i rapporti pendenti alla
data di entrata in vigore dall’1.7.2007, non potrebbe trovare
applicazione nel caso di specie, stante la previsione del secondo
capoverso del comma 173 del medesimo articolo che, riferendosi a

RITENUTO CHE:

dichiarazioni ritenute incomplete ed inesatte, presupporrebbe da
parte dell’Ufficio il compimento di atti impositivi anteriori al
31.12.2006. Parte ricorrente deduce che qualora l’avviso di
liquidazione relativo ad annualità antecedenti al 2007 venisse

31.12.2006, il termine di decadenza rimarrebbe quello stabilito
dall’art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992, ossia quello del 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione di variazione di classamento, con la conseguenza che,
con riferimento all’anno 2006, l’avviso di accertamento notificato in
data 11.11.10, vale a dire quattro anni dopo la presentazione della
domanda di classamento, avvenuta in data 29.9.2006, era da
considerarsi tanquam non esset.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza
impugnata, denunciando l’erronea applicazione, nella fattispecie,
dell’art. 74, comma 1, I. n. 342 del 2000, in quanto la norma
andrebbe interpretata nel senso che tutti gli atti comunque
attributivi e modificativi della rendita catastale per terreni e
fabbricati (ivi compresi quelli antecedenti al 31.12.1999), ai fini
dell’ICI, divengono efficaci a decorrere non già dal loro
classamento, ma dalla loro notificazione. Parte ricorrente
argomenta che, laddove si ritenesse, sulla base della
giurisprudenza più recente, che tale norma non impedirebbe
l’utilizzabilità della nuova rendita, una volta notificata, anche per le
annualità di imposta pregresse, in ragione della decorrenza
retroattiva della rendita alle annualità pregresse, gli interessi e le
sanzioni andrebbero applicati a far tempo dalla scadenza del
termine fissato nell’avviso comunicato al contribuente e non già
all’epoca della domanda di classamento.
2

fondato su una rendita catastale accertata successivamente al

3.1 motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto
logicamente connessi.
Le censure sono inammissibili sotto vari profili.
a)Le censure sono inammissibili

per totale carenza di

Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve
contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni
per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì,
a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la
necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso
ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di
merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a
pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la
produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è
fondato, mediante la produzione diretta del contenuto che sorregge
la censura, oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con
specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta
produzione (Cass. n. 14784 del 2015). Onere processuale a cui
parte ricorrente non ha ottemperato.

b)Le censure di violazione di legge, inoltre, difettano di specificità,
in quanto scollegate dagli accertamenti operati nella sentenza,
senza che, peraltro, quest’ultima venga specificamente censurata
in ricorso, non essendo presente nello sviluppo assertivo dei motivi
alcun riferimento al contenuto della decisione impugnata, né le
doglianze sono ricondotte a qualcuno dei parametri di cui all’art.
360, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio,
tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio
3

a utosufficienza .

impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne
consegue che il giudizio è delimitato e vincolato dai motivi di
ricorso, che assumono la funzione identificativa condizionata dalla

formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo di ricorso
deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della
specificità ed esige una precisa enunciazione, sicchè inammissibile
la critica generica alla sentenza impugnata, senza alcun riferimento
ai criteri di censura indicati dall’art. 360, comma 1, c.p.c.. atteso 1\
che il vizio denunciato deve rientrare nelle categorie logiche di
censura enucleate dal codice di rito (Cfr. Cass. n. 18202 del 2008).

4. I motivi di ricorso, per siffatti rilievi, devono essere dichiarati
inammissibili, restando precluso l’esame delle censure addotte a
sostegno dei medesimi. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese
di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 2000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed
accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2017.

loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative

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