Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3530 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24122-2018 proposto da:

G.N., S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE FEVOLA;

– ricorrenti –

contro

PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA quale mandataria della ELIPSO FINCES

SRL e per essa la FBS SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIA PANELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati

COSTANZA TARANTO, GIUSEPPE TARANTO, MARIALUCE TARANTO;

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1827/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. S.D. e G.N. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 1827/2018 della Corte di appello di Roma, che, respingendo l’impugnazione proposta dallo S., ha confermato la sentenza n. 1458/2010 del Tribunale di Latina, che, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (alla quale era subentrata nel giudizio di primo grado la Elipso Finance s.r.l, quale cessionaria del credito azionato), aveva dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’atto 7/12/2005 con il quale lo S. aveva donato alla G. la quota di 1/2 di proprietà di un villino, sito in Latina, nonchè la quota di 1/6 della relativa strada di accesso.

2. Ha resistito con controricorso la FBS s.p.a., quale mandataria della Elipso Finance s.r.l., cessionaria del credito della Banca, già intervenuta nel giudizio di primo grado.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Con il primo motivo i coniugi ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale è pervenuta all’accoglimento della domanda revocatoria, affermando la sussistenza del danno, nonchè della loro consapevolezza del pregiudizio che dall’atto sarebbe disceso per la banca sulla base di presunzioni semplici, tra loro non concordanti, e neppure gravi e precise. Il tutto, secondo i ricorrenti, senza considerare che: non era stato provato il mutamento delle garanzie del creditore; l’immobile era già garanzia di un credito fondiario legato al contratto di mutuo di acquisto dell’immobile stesso; la propria garanzia andava ad aggiungersi alla garanzia patrimoniale del debitore principale. Si dolgono i ricorrenti che la Corte territoriale non ha tenuto in esame le prove da essi prodotte e neppure le loro controdeduzioni (necessità di assicurarsi assistenza, cessione limitata alla nuda proprietà, stato di salute, assorbimento del valore del bene nella garanzia dei crediti privilegiati da ipoteche trascritte antecedentemente alla compravendita revocata, trascrizioni giudiziali). In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte di appello si sarebbe limitata ad accertare il presupposto del danno (consistente nella riduzione delle garanzie) e dare come effetto necessario la consapevolezza di arrecare danno al creditore.

1.2. Con il secondo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale li ha condannati in solido alla rifusione delle spese processuali, senza considerare che il principio della causalità non era applicabile nei confronti della ricorrente G. (l’accertamento del cui animus era stato ritenuto irrilevante da entrambi i giudici di merito), che oltretutto non aveva impugnato la sentenza di primo grado ed era rimasta contumace nel giudizio di appello. Sostengono che, a seguito della sentenza del primo giudice, non essendovi stata impugnazione da parte della G., si era verificata l’autonomia delle due figure del dante causa e dell’avente causa e che soltanto a quest’ultimo era ascrivibile la volontà di ottenere l’accertamento dell’efficacia della donazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che la corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver indicato le ragioni per le quali ha ritenuto provato l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo; e dopo aver rilevato, in punto di eventus damni, che parte convenuta non aveva neppure contestato l’allegazione dell’istituto di credito (secondo il quale i cespiti donati esaurivano il patrimonio immobiliare dello S., con la conseguenza che esso istituto non avrebbe potuto aggredire altri immobili per conseguire la realizzazione coattiva del proprio credito) – si è soffermata:

-dapprima, sulla natura a titolo gratuito dell’atto compiuto (spiegando perchè essa non era esclusa dal fatto che le parti avevano convenuto l’obbligo per la donataria, attese le condizioni di salute dello S., di prestare assistenza al donante vita natural durante);

-e, poi, sulla consapevolezza da parte di quest’ultimo del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore (in considerazione del fatto che la banca poco mesi prima aveva chiesto allo S. di provvedere al pagamento per una garanzia fideiussoria precedentemente prestata).

2.2. Orbene, tenuto conto anche della scarna esposizione del fatto, il primo motivo è inammissibile in primo luogo perchè si articola con considerazioni che suppongono la conoscenza di emergenze fattuali dello svolgimento del processo (la circostanza che il bene compravenduto fosse già garanzia di un credito fondiario legato al contratto di mutuo di acquisto dell’immobile e che la garanzia andava ad aggiungersi alla garanzia patrimoniale del debitore principale, il totale assorbimento del valore del bene nella garanzia di crediti privilegiati da ipoteche trascritte antecedentemente alla compravendita revocata) riguardo alle quali il ricorrente non fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (si cfr. la consolidata giurisprudenza della Corte, a partire dall’ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, rv. 604828 – 01 di questa Sezione e dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28547 del 2/12/2008, rv. 605631 – 01).

In ogni caso il ricorrente deduce inammissibilmente la violazione delle norme sulle presunzioni, senza rispettare i criteri indicati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1785 del 24/1/2018 (si cfr., il punto 4.1 della motivazione, che ad oggi non risulta essere stato oggetto di massimazione e al quale qui si rinvia) ed in realtà sollecitando un riesame della quaestio facti, precluso a questa Corte.

2.3. Il secondo motivo è poi manifestamente infondato.

Invero, come correttamente rileva parte resistente, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 6 – 1, Ord. n. 13498 del 29/05/2018, rv. 649328 – 01), ai fini della distribuzione dell’onere delle spese processuali tra le parti, fondamentale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio; e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, è rimasta contumace.

Dando applicazione al criterio della soccombenza ed al principio di causalità, la Corte territoriale ha correttamente condannato la G., appellata contumace, alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di appello, in quanto a dette spese anch’essa aveva dato causa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

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