Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3530 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO S. COOP. R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 15,

presso lo studio dell’avv. Francesco Venturi, rappresenta e difesa

dall’avv. MARZOLA Patrizia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, sez. 4^, n. 100, depositata il 24.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta utilizzato in compensazione negli anni dal 2002 al 2004, deducendo, tra l’altro, che l’avviso di recupero era illegittimo, in quanto atto atipico, non previsto, all’epoca, da alcuna disposizione di legge;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che, in aderenza all’impostazione della società contribuente, i giudici di appello rilevarono l’illegittimità dell’atto di recupero credito, in relazione al principio della necessaria tipicità degli atti impositivi, in quanto atto, al tempo, non contemplato da alcuna norma dell’ordinamento;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h, L. n. 241 del 1999, art. 11, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che l’atto di recupero d’imposta ex L. n. 388 del 2000, rientra nel novero dei provvedimenti contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

che la società intimata ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 4968/09) che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Umbria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Umbria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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