Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 353 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17173/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEL

CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato GERARDO TUORTO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOIO ALCANTARA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

BRANCATELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2015 della CORTR D’APELLO di MESSINA del

30/01/2015, depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGERSE;

udito l’Avvocato Gerardo Tuorto difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Con sentenza 17 febbraio 2015, la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame principale del Comune di Moio Alcantara, ha ridotto l’entità del danno risarcibile in favore di C.C., erede di C.G., per l’occupazione acquisitiva di due particelle irreversibilmente trasformate per la realizzazione di arterie stradali: ne ha accertato un minor valore di mercato, a causa della loro ridotta edificabilità e, quindi, sulla base della residua cubatura disponibile, avendo il proprietario già utilizzato parzialmente quella consentita; la Corte ha poi rigettato il gravame incidentale della C., che mirava ad ottenere un risarcimento ulteriore per il deprezzamento del fondo residuo, sul presupposto che le opere di urbanizzazione primaria eseguite dal Comune, pur realizzando una trasformazione dell’intero lotto in due terreni separati, non avevano modificato la loro destinazione urbanistica e avevano lasciato invariati gli indici di edificabilità ed i vincoli preesistenti.

La C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo, ha denunciato violazione di legge, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere determinato il valore venale del bene sul presupposto della sua ridotta edificabilità, mentre l’occupazione aveva riguardato esclusivamente una particella (n. (OMISSIS)) avente una potenzialità edificatoria del tutto integra e non quella (n. (OMISSIS)) avente una potenzialità edificatoria ridotta; con il secondo, ha denunciato violazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al deprezzamento conseguente alla forzata divisione del fondo ablato, avendo omesso di considerare che vi era stato un frazionamento derivante dall’esproprio parziale che aveva reso le due porzioni residue non edificabili rispetto all’originaria edificabilità del suolo nella sua primitiva interezza.

Il ricorso è inammissibile.

Si premette che l’erronea determinazione del valore di mercato dei beni espropriati (edificabili e non), quale criterio ormai comune di determinazione delle indennità di espropriazione o del danno da occupazione illegittima, non implica una violazione di legge censurabile in sede di legittimità con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ma può rilevare esclusivamente in quanto sia causa di un vizio di motivazione che è denunciabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e ciò anche nel caso in cui siano incidentalmente implicate questioni connesse all’edificabilità dei beni espropriati;

la insufficienza e contraddittorietà della motivazione non è più censurabile con il citato mezzo, che è stato attivato con entrambi i motivi di ricorso in esame, essendo nella specie applicabile, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformato (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014);

inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i fatti storici cui si riferiscono le doglianze esposte (in ordine all’accertamento della potenzialità edificatoria delle aree prima e dopo l’occupazione), i dati, testuali o extratestuali, da cui essi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass.,sez. un., n. 8053/2014 cit.).

La ricorrente ha presentato una memoria in senso critico, evidenziando l’errore in cui sarebbe caduta la corte di merito per avere ritenuto che l’esproprio abbia riguardato anche la particella n. (OMISSIS) (avente minore ridotta capacità edificatoria), mentre avrebbe riguardato soltanto la particella n. (OMISSIS) avente una capacità edificatoria integra.

Il Collegio condivide la predetta relazione e, in risposta alla memoria di parte, osserva che quello dedotto è una ipotesi di errore di fatto denunciabile come vizio revocatorio e non come vizio motivazionale o violazione di legge.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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