Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 353 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 353 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23095-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MATTIOLI SICURGROUP HOLDING SPA,
LA CROCE GIOVANNI in qualità di liquidatore della BSK
Securmark Servizi Fiduciari Srl,
GEFIN SPA 02261210104,
MATTIOLI GASTONE in qualità di socio della BSK Securmark
Servizi Fiduciari Srl,

Data pubblicazione: 10/01/2014

CLOTILDE SPA 05795270965 e INCOFIN SPA entrambe in
persona dei legali rappresentanti pro-tempore in qualità di socio della
BSK Securmark Servizi Fiduciari Srl;
– intimati –

Regionale di FIRENZE del 22.2.2010, depositata il 15/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 23095 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 99/21/2010 della Commissione Tributaria

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello proposto
contro la sentenza n.93/11/2008 della CTP di Firenze che aveva parzialmente accolto
il ricorso della società contribuente “BSK Securmark Servizi Fiduciari srl” (cui sono
subentrati i soci ed il liquidatore, a seguito della cancellazione della società predetta)ed ha così parzialmente annullato la cartella di pagamento relativa ad IVA-IRAP per
l’anno 2004.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva)
evidenziando che non poteva apparire fondata la pretesa delle sanzioni e degli
interessi sull’IVA, “dal momento che, come rilevato dal primo giudice, appare
veramente singolare che si possano pretendere interessi quando nel caso di specie è
stato versato un importo eccedente il dovuto, sia pure per errore del contribuente, su
cui gli eventuali interessi sono maturati a favore dell’Erario”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con l’unico motivo di censura (centrato sulla violazione dell’art.54 bis del
DPR n.633/1972, dell’art.21 del D.Lgs.n.546/1992, dell’art.8 comma l della legge
n.212/2000 e dell’art.13 del D.Lgs.n.471/1997) —e dopo avere premesso di avere
intenzione di “limitare le proprie pretese unicamente alle sanzioni e agli interessi”
(evidentemente quelli relativi all’IVA ed a riguardo dei quali si è dianzi limitata la

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letti gli atti depositati

riproduzione degli argomenti valorizzati dal giudice dell’appello)- la parte qui
ricorrente si duole della decisione impugnata sulla scorta di argomenti che non hanno
alcuna relazione con le anzidicate ragioni poste a fondamento della decisione, per il
capo che la stessa parte ricorrente ha affermato di avere interesse ad impugnare.
In sostanza, la parte ricorrente non ha censurato in alcun modo l’affermazione della

l’Erario pretendere la corresponsione di interessi per l’omesso versamento di una
somma inferiore a quella erroneamente versata.
Non resta che concludere che il difetto di correlazione tra le ragioni della decisione
ed i motivi di impugnazione rende il ricorso inammissibile.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare gli argomenti formulati dal relatore a sostengo della
proposta di decisione della controversia, alla luce del fatto che la ratio decidendi
addotta dal giudice del merito a sostegno del capo della decisione concernente
l’obbligazione degli interessi e delle conseguenti sanzioni appare dotato di una sua
autonomia logica e giuridica che avrebbe imposto l’adozione di specifiche ragioni di
impugnazione, che non possono desumersi come conseguenza logica necessaria degli
argomenti che la parte ricorrente adduce a sostegno dell’assunto di illegittimità della
compensazione operata dalla parte contribuente in riferimento al periodo di imposta
2004;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

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CTR secondo cui in presenza di un’eccedenza erronea di versamenti non è dato per

non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

Il Presidente

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