Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3529 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Luciani n. 1,

presso lo studio degli avv.ti CARLEO Roberto e Italo Doglio, che lo

rappresentano e difendono giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la revocazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. 5^, 11

aprile 2008 n. 9599.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente propose ricorso avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2820 depositata il 13.7.2001;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente dedusse, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’avviso, in quanto motivato per relazionem a detta sentenza, da lui non conosciuta e non allegata all’atto impositivo;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

– che il ricorso per Cassazione, successivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate, fu accolto da questa Corte, con la sentenza indicata in epigrafe, che cassò la sentenza di appello e, decidendo nel merito, respinse il ricorso introduttivo del contribuente;

– che detta sentenza è stata impugnata per revocazione dal contribuente, che ha denunciato errore di fatto, risultante dagli atti processuali, rilevante ai sensi degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., n. 4;

– che l’Agenzia si. è costituita senza nulla controdedurre;

rilevato:

– che la domanda di revocazione proposta dal contribuente muove dal rilievo “la sentenza impugnata ha supposto che il contribuente avrebbe riconosciuto e non contestato di aver ricevuto la comunicazione del biglietto di cancelleria con (conseguente) conoscibilità della sentenza richiamata per relationem e (conseguente) irrilevanza dell’allegazione della stessa sentenza ai fini della sua conoscenza effettiva. E’, invece, vero il contrario perchè il contribuente non ha mai riconosciuto ed anzi ha sempre contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione del biglietto di cancelleria con assenza di alcuna conoscibilità della sentenza richiamata per relationem (proprio a causa dell’omessa comunicazione) e conseguente assenza di conoscenza effettiva (a causa dell’omessa allegazione all’avviso di liquidazione)”;

– che da tale rilievo il contribuente inferisce errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, in duplice prospettiva:

a) “la sentenza … è incorsa in un errore di fatto revocatorio perchè il contribuente non ha mai ricevuto la comunicazione del biglietto di cancelleria con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato perchè la sentenza richiamata per relationem non è conoscibile potenzialmente (per omessa comunicazione del biglietto di cancelleria) nè conosciuta effettivamente (per omessa allegazione all’avviso di liquidazione e per omessa produzione in giudizio)”; b) “La sentenza … è incorsa in un errore di fatto revocatorio perchè il contribuente non ha mai ricevuto la comunicazione del biglietto di cancelleria con conseguente non conoscibilità della base imponibile e dell’aliquota applicate nell’avviso di liquidazione impugnato (considerate che la sentenza richiamata per relationem non e mai stata allegata ne prodotta in giudizio)”;

osservato:

– che, secondo canoni ermeneutici ampiamente consolidati (cfr. Cass. 9396/06, 3652/06, 2478/06), l’errore di fatto, che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. (anche delle sentenze della Corte di Cassazione), è solo quello sicuramente riferibile ad una falsa percezione della realtà o mera svista materiale;

– che conseguentemente – risolvendosi l’errore revocatorio, in quanto tale, in errore nell'”assunzione del fatto” (che si contrappone non solo “all’errore nell’applicazione di norme giuridiche”, che è tipico errore di giudizio, ma, anche, “all’errore nella valutazione ed interpretazione del fatto”, che, risolvendosi in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, pure configura errore di giudizio) – l’erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, configura errore di fatto che può dare luogo a revocazione, soltanto se il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale culminato nella contestata pronuncia (v. Cass. 7469/07, 10807/06), risolvendosi, altrimenti, in errore di giudizio (seppur attinente ad un fatto).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che tale ultimo requisito non appare ricorrere nella fattispecie esaminata, poichè, dall’analisi del ricorso del controricorso e della stessa sentenza di appello, emerge che la conoscibilità da parte del contribuente della sentenza richiamata nell’avviso di liquidazione e l’invio al contribuente del relativo avviso di deposito costituirono materia del dibattito processuale oggetto di statuizione da parte della pronunzia impugnata;

– che, alla luce degli esposti rilievi, il dedotto errore non risulta ascrivibile al novero degli errori revocatori, tanto più che non sono errori di fatto revocatori quelli che attengono alla valutazione ed all’interpretazione degli atti di parte sottoposti al controllo della Corte, giacchè implicano un vizio di ragionamento sui fatti assunti, configurante errore di giudizio (cfr. Cass. 4859/98);

ritenuto:

– che pertanto – rivelandosi il ricorso inammissibile – va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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