Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3529 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3529 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5290-2012 proposto da:
COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;
– ricorrente contro

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E
DELLA RIABILITAZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato
LUCA SABELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO BENAZZO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2011 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 14/02/2018

TORINO, depositata il 20/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO.

R.G. 5290/12

RITENUTO CHE:

proponeva ricorso avverso gli atti di diniego di rimborso dell’ICI, pagata
con riferimento al periodo dal giugno 2005 al dicembre 2008,
relativamente ad immobili siti in Torino, adibiti a sede dell’attività svolta
dal Centro Medico “Casa di cura Major”, prospettando l’applicabilità
dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 504 del 1992,
perché trattavasi di immobili utilizzati da un ente non commerciale e
destinati esclusivamente allo svolgimento di una attività sanitaria. La CTP
di Torino rigettava il ricorso. La Fondazione proponeva appello, accolto
dalla CTR del Piemonte , la quale riteneva sussistere l’invocata esenzione,
in quanto la casa di cura effettuava prestazioni sanitarie convenzionate
con il Servizio Sanitario Regionale in misura quasi totalitaria del proprio
fatturato. Il Comune di Torino propone ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo tre motivi. La Fondazione Salvatore Maugeri si è
costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in
rubrica: « Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., dell’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992. Difetto
assoluto di motivazione su un punto controverso e decisivo prospettato
dalla parte (art. 360, n. 5, c.p.c.)», atteso che la decisione impugnata
sarebbe stata emessa in violazione di quanto disposto dall’art. 7, comma
1, lett.i) del d.lgs. n. 504 del 1992. A tal fine, parte ricorrente argomenta
che la Fondazione possiede, in tutta Italia, diversi centri medici, alcuni dei
quali riconosciuti quali Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico
(IRCCS), altri sono centri medici che svolgono, accanto all’attività
accreditata presso il SSN, prestazioni assistenziali a valenza

La Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della riabilitazione

diagnostica, terapeutica, riabilitativa e di ricovero in regime non
convenzionato. La Fondazione ha un’unica partita IVA e presenta un’unica
dichiarazione dei redditi, sicchè è impossibile individuare l’effettivo
volume di affari prodotto nelle singole strutture e la distinzione tra i
proventi derivanti da attività in convenzione da quelli riscossi in virtù di
prestazioni a pagamento (a natura commerciale). Infine la società
contribuente, con riferimento agli anni 2005, 2006, 2007 ha presentato il

commerciali, i quali, diversamente, sono tenuti alla presentazione del
Modello Unico ENC.

2.Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando
in rubrica: « Violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.i)
d.lgs. n. 504 del 1992», atteso che tanto il requisito soggettivo, quanto
quello oggettivo risulterebbero assenti nella Fondazione, ai fini del
godimento della esenzione, con la conseguenza che la decisione
impugnata dovrebbe essere censurata in quanto basata su una errata
applicazione dell’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
denunciando in rubrica: « Violazione o falsa applicazione ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c.. Difetto o contraddittorietà
della motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360, n. 5, c.p.c.)» atteso che la CTR, nell’accogliere il ricorso della
Fondazione presentato in sede di appello, avrebbe totalmente disatteso i
principi cardine dell’ordinamento in materia di onere della prova.

4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di
connessione logica.
4.1. Le censure sono fondate.
4.2. L’art. 7, comma primo, lett.i), lett.a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, ha introdotto una esenzione specifica dall’ICI per gli immobili
posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici, a condizione
che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente
istituzionali, pertanto, correla l’esenzione medesima all’esercizio, effettivo

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Modello Unico 760, previsto per gli enti commerciali e non per quelli non

e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile
destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo.
La norma di cui all’art. 7, lett.i) d.lgs. n. 504 del 1992 è stata oggetto di
ripetuto intervento legislativo, e precisamente, per quanto in questa sede
interessa:
a) L. 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del d.l. 30 settembre
2005, n. 203), che ha inserito nel d.l. convertito, art. 7, il comma 2

30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett.i), si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse”.
b) L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 2, comma 133, che, a sua volta,
ha aggiunto, in fine al comma 2 bis detto, il seguente periodo:
“con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni di imposta”.
c) D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 (convertito in I. 4 agosto 2006,
n. 248), specificamente rubricato “modifica della disciplina di
esenzione dall’ICI, che, infine, ha sostituito il riprodotto testo
originario del comma 2bis con il seguente:” l’esenzione disposta
dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) si
intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che
non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

4.3.Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della
norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere
applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il
divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14 delle disp.
prel. c.c.
Ne consegue che l’esenzione non spetta qualora la destinazione statutaria
dell’ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma
agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, dalla
medesima norma non contemplata (Cfr. Cass. n. 6625 del 2009, Cass. n.
10646 del 2005, Cass. n. 3971 del 2002).

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bis del seguente tenore testuale: ” l’esenzione disposta dal d.lgs.

La Fondazione Mauceri non può essere assimilata allo Stato o agli altri
soggetti giuridici diversi indicati dalla citata normativa, trattandosi di una
fondazione, con qualifica di Istituto di Ricovero e Cura di Carattere
Scientifico, ente ospedaliero, in quanto svolgente attività sanitaria, che
non può essere inclusa tra i soggetti beneficiari dell’esenzione ICI di cui
all’art. 7, comma 1, lett. a) dlgs. n. 504 del 1992.

principio secondo il quale lo svolgimento di attività di cura mediante
prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, in
misura quasi totalitaria del proprio fatturato (oltre il 99%) consentirebbe
il diritto al rimborso ICI, in ragione dell’esenzione ex art. 7, comma 1,
lett. i) citato. Tale asserzione merita censura, in ragione delle seguenti
considerazioni.

A)L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30 dicembre
1993, n. 504, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2 bis,
del d.l. n. 203 del 2005, conv. in I. n. 248 del 2005, come sostituito
dall’art. 39, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni in
I. n. 248 del 2006, impone di considerare realizzate in senso non
esclusivamente commerciale le attività sanitarie ed assistenziali le quali
per modalità concreta si svolgano, in ciascun ambito territoriale e
secondo la normativa ivi vigente, in maniera non orientata alla
realizzazione di profitti, e in questo senso dunque complementare o
integrativa rispetto al servizio pubblico, senza che rilevi a tale riguardo il
mero fatto della esistenza di una convenzione pubblica con il Servizio
Sanitario Nazionale alla base dell’attività detta.
In sostanza, l’esistenza di una convenzione pubblica non equivale affatto
a sostenere che le modalità di esercizio dell’attività medesima siano
sottratte alla logica commerciale.
Il

requisito

di

un’attività

espresso dall’attributo “commerciale”

corrisponde ad un dato oggettivo la cui esistenza è o non è. E l’inciso
“non esclusivamente di natura commerciale” va inteso come riferibile alle
specifiche modalità di esercizio delle attività in questione, tali, da un lato,
da escludere gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro
soggettivo e la libera concorrenza) e da affermare presenti, invece,
4

5.Ciò premesso, con la sentenza impugnata la CTR ha affermato il

dall’altro, le finalità solidaristiche insite nella

ratio della fattispecie di

esenzione. In questo senso la norma ha semplicemente esteso
l’esenzione originaria, in quanto la combinazione del requisito soggettivo
e di quello oggettivo infine comporta che attività svolte negli immobili
siano di fatto sottratte, anche in base al reimpiego di proventi, alla logica
pura di realizzazione del profitto che è propria del mercato, e siano
svolte, quindi, per rispondere a bisogni socialmente rilevanti non sempre

Che ciò accada in concreto, è, e deve essere oggetto di accertamento in
fatto.
Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in
concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui
l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo
assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di una attività
commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni
dell’esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in i
concreto le circostanze fattuali, senza fare ricorso ad astrazioni
argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015).
Dalla motivazione della sentenza impugnata, nonchè dal contenuto del
controricorso, non emerge che la Fondazione Maugeri abbia fornito tale
prova. Quest’ultima si è limitata sostenere che le prestazioni avvenivano
in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, producendo un
prospetto estratto dal bilancio che evidenziava come le prestazioni
effettuate dalla Casa di Cura Major per il Servizio Sanitario Regionale
ammontassero al 99, 4% del fatturato della casa di cura stessa, mentre
per le prestazioni a favore dei privati ammontassero allo 0,27% e per la
libera professione dei medici allo 0,30% . Orbene, tale assunto difensivo,
non è sufficiente a provare i presupposti della esenzione.
Il solo fatto che il prezzo delle singole prestazioni sia fissato dalla
convenzione non equivale ad implicare il suo inserimento in maniera
completa ed esclusiva nel servizio pubblico.
Non emerge, infatti, la commisurazione del costo delle prestazioni
assicurate in rapporto a quelle che sarebbero state sostenute dagli utenti
nel contesto specifico dell’attività garantita dall’ente pubblico. Non vi è,
inoltre, prova delle modalità di reimpiego del provento dell’attività, cui

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suscettibili di essere soddisfatti dalle strutture pubbliche.

può conseguire una valutazione oggettiva escludente ‘la logica del profitto
e del mercato.

6.Va conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel
merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Il
recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni

giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2017.

oggetto di esame, rispetto al momento della introduzione della lite,

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