Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3529 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23853-2018 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCO LEONE, MARIA LEONE;

– ricorrente –

contro

EDIL SI.MA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ALFONSI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCIANO BONTEMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 10/2018 della Corte di appello di L’Aquila che, in accoglimento dell’impugnazione proposta da S.M., quale legale rappresentante della società Edil Sima, ha riformato la sentenza n. 520/2011 del Tribunale di L’Aquila; e, per l’effetto, ha rigettato la sua opposizione ed ha confermato il decreto n. 1864/2007 con il quale era stato a lui ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.471,95 in favore della predetta società sulla base di una scrittura privata di ricognizione di debito correlata all’esecuzione di lavori edili presso un suo immobile.

2. Ha resistito con controricorso la Edil Sima, nella persona del suo legale rappresentante S.M..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, nel dar atto che la memoria del resistente è pervenuta via posta, va dichiarata la irritualità di detta memoria alla stregua del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01), per cui in tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso.

2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione della società controricorrente secondo la quale “il ricorso strutturato su un totale di dodici pagine, compresa la relata, si manifesta assolutamente inammissibile, atteso che le pagine otto, nove e dieci contengono un copia incolla di altro atto, presumibilmente una opposizione all’esecuzione che nulla ha a che vedere con il ricorso”.

Ciò in quanto dette pagine non incidono sulla comprensibilità delle precedenti come propositive del ricorso per cassazione.

3. Passando al c.d. “merito cassatorio”, il L. censura la sentenza impugnata per quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato nuova (e, quindi, inammissibile) l’eccezione di pagamento, mentre questa, essendo una eccezione rilevabile d’ufficio, legittimamente era stata proposta nel giudizio di appello.

3.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia omesso esame di fatto, decisivo e controverso, che la relazione grafica peritale era incorsa in varie irregolarità (e, in particolare aveva ignorato tutte le firme di comparazione già in atti ed aveva effettuato la comparazione delle firme esclusivamente su fotocopie), ragion per cui avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile, mentre era stata ritenuta accurata ed immune da vizi.

3.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia omesso esame del fatto, decisivo e controverso, che lui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiesto in via subordinata declaratoria di non debenza degli interessi moratori calcolati in decreto del D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5. Si duole che la Corte territoriale, dopo aver dato atta dell’eccezione da lui formulata in primo grado, ne ha omesso l’esame, confermando il decreto opposto, anche in punto di interessi. Sostiene che il S. non aveva provato la sua qualità di imprenditore, quanto meno con riferimento ai lavori appaltati.

3.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, senza considerare che l’attività difensiva del primo grado era stata svolta prima dell’entrata in vigore della L. n. 27 del 2012, con la conseguenza che non potevano essere applicati i parametri previsti dal dm n. 140/2012 (ma avrebbero dovuto essere utilizzate le tariffe del 2004).

4.Il ricorso è inammissibile.

4.1. Si premette che la Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di appello, in applicazione del principio di diritto per cui all’impresa individuale (della Edil Sima) non può riconoscersi soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare ( S.M.), ha ritenuto che il riconoscimento di debito da parte del L. era intervenuto comunque nei confronti del S.; mentre, ccogliendo il secondo motivo di appello,

dopo aver rilevato che il primo giudice non si era pronunciato sull’autenticità della sottoscrizione sull’implicito presupposto che la questione fosse assorbita dall’asserita diversità dei soggetti, ha rilevato che dall’espletata ctu grafologica era risultato che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento del debito era riconducibile al L.. E da ciò ha dedotto la riferibilità a quest’ultimo del debito.

4.2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile, in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3.

Detta esposizione deve tale da consentire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (S.U., sent. n. 11653 del 18/05/2006, rv. 588770 – 01). Come hanno precisato le Sezioni Unite, la prescrizione del requisito risponde (non a un’esigenza di mero formalismo, ma) all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata (S.U., sent. n. 2602 del 20/02/2003, rv. 560622 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta le prescrizioni che precedono, sull’erroneo presupposto che, ai fini dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sia comunque di per sè sufficiente indicare il fatto, come riportato nella sentenza impugnata.

Al rilievo che precede si aggiungono i rilievi che seguono, in relazione a ciascuno dei motivi proposti.

4.3. Inammissibile è il primo motivo.

Invero il ricorrente non rispetta le prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6, laddove non fornisce l’indicazione specifica del contenuto dell’eccezione di pagamento nè direttamente nè indirettamente, con precisazione della parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione. In tal modo questa Corte non è stata posta in grado di valutare la decisività dell’errore denunciato, che in astratto sarebbe palese, giacchè l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e la sua introduzione nella comparsa di costituzione in appello tardivamente depositata non avrebbe potuto precludere il rilievo di ufficio.

4.4. Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

In primo luogo, viola anch’esso le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. laddove non indica il contenuto nè della c.t.u. e neppure dei rilievi ad essa formulati.

Inoltre, sollecita questa corte ad una nuova valutazione di elementi fattuali, che, come è noto, è preclusa in sede di legittimità.

Infine, non è decisivo, giacchè la sentenza ha dato rilievo in prima battuta al fatto che la questione dell’autenticità del documento era stata ritenuta assorbita e solo dopo ha aggiunto il rilievo dell’autenticità. D’altronde, poichè scrutinando il primo motivo la questione della diversità dei soggetti è stata riconosciuta fondata dalla corte territoriale e la decisione non è stata impugnata, non è dato comprendere quale interesse abbia il ricorrente a censurare la seconda ratio.

4.5. Anche il terzo motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6: al riguardo, il ricorrente, rimasto vittorioso in primo grado senza che il problema degli interessi fosse esaminato, non riferisce se e come la questione era stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in appello.

4.6. Infine, generico è il quarto motivo (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 7074 del 20/3/2017, che alla pagina 15 richiama il principio di diritto affermato da questa Sezione con sentenza n. 4741 del 4/3/2005, rv. 581594-01): la sentenza non ha affatto precisato quale regime applicava e, in tale contesto, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, con riferimento al valore della causa, l’erroneità degli importi liquidati.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

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