Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3529 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dall’avv. DONATI Massimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

MONTEPASCHI SERIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 34^, nn. 311, 312, 313, e 314,

depositate il 22.10.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorsi avverso atti di accertamento e iscrizione a ruolo, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare crediti d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, negli anni 2001 e 2002, in carenza del requisiti della correlativa agevolazione;

– che l’adita commissione tributaria respinse i ricorso, con quattro distinte decisioni, confermate, in esito agli appelli del contribuente, dalla commissione regionale con distinte decisioni;

rilevato:

– che, avverso le decisioni di appello, il contribuente propone unico ricorso in cassazione, in tre motivi, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente, deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 2000, art. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 ter e 42 e L. n. 212 del 2000, artt. 2 e 3” e formula il seguente quesito: “… se il recupero del credito di imposta, contestato al contribuente L. n. 338 del 2000, ex art. 8, prima della entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, possa avvenire con un tale atto, non necessitando di apposito avviso di accertamento contenente tutti i requisiti; ed anche se l’accertamento possa essere sostituito da un avviso di recupero presuntamente contenente tutti i requisiti del primo”, che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente, deduce “Violazione di legge ed inesatta applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” e formula il seguente quesito: “se ai sensi della L. n. 335 del 2000, art. 8, per nuovi investimenti debbono intendersi le acquisizioni (idem est gli acquisti) di beni strumentali di cui del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, nuovi per l’impresa, anche se precedentemente utilizzati per qualsiasi titolo”;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente, deduce “omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione per le decisioni gravate di ricorso con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” e formula il seguente quesito: “… se siano incorsi nel vizio di insufficiente motivazione i Giudici Tributar ritenendo comprovato il precedente utilizzo di un immobile, causa di perdita del credito di imposta previsto dalla L. n. 335 del 2000, art. 8, con riferimento ai dati indicati in una variazione dati presentata dal contribuente, non tenendo in debito conto la contraria documentazione e specificatamente la dichiarazione dei venditori dell’immobile e la certificazione dell’Amministrazione comunale”;

considerato:

che, in disparte il profilo dell’ammissibilità del ricorso per cassazione unico avverso plurime decisioni di appello (questione in merito alla quale v. Cass., ss.uu., 3692/09), il ricorso va disatteso;

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve, invero, considerarsi che i motivi di ricorso proposti dal contribuente appaiono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che, ai sensi della disposizione indicata, invero, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, come i quesiti di cui il ricorrente ha corredato le proprie censure, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08);

mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando, come in razione al ricorso del contribuente, il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

considerato inoltre:

che le doglianze risultano, comunque, infondate;

– che, quanto a quella di cui al primo motivo, va, invero, considerato che questa Corte ha già puntualizzato (cfr. Cass. 4968/09) che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte delle Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione;

– che, le ulteriori censure appaiono carenti anche sul. piano dell’autosufficienza, per difetto di puntuale indicazione e descrizione delle circostanze che ne costituiscono il fondamento, al fine di consentire, immediatamente, il vaglio della relativa rilevanza e decisività (v. Cass. 21621/07, 18506/06);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA