Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3529 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34865/2019 proposto da:

Y.S., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Schera,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA relativo all’RG 3037/2018

del 12.7.2019 depositata il 14/9/2019 e comunicata il 20.9.2019

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Y.S., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradite, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non

notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, infatti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione di diritto dei principi e delle norme in materia; la violazione degli artt. 2, 3, 5, 14 e 28 e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonché la violazione dello spirito e del contenuto della Convenzione di Ginevra del 1951; la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., e dell’art. 19 T.U.I., nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 lett. f), dell’art. 5, comma 6 T.U.I., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b ed art. 2, lett. g, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14, comma 4; la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter; inoltre la violazione dei principi espressi da Cass. SU 27310/2008 per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria anche in relazione all’art. 4 bis TUI nonché la violazione della pronuncia CEDU 28/02/2008, (Saadi contro Italia) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”.

3. Tanto premesso, si osserva, che il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato in data 13.11.2019 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC ad esso allegata), oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta in data 20.9.2019 (cfr. comunicazione del Tribunale di Catania in data 17.11.2021 acquisita agli atti): a ciò consegue, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, che il decreto è divenuto definitivo ed il ricorso è inammissibile per tardività.

4. Ad abundantiam si osserva che, comunque, il Collegio rileva che è del tutto privo della sommaria esposizione del fatto con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.2. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nel complessivo motivo proposto – in quanto tale contrastante anche con il principio secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate” (cfr. Cass. 7009/2017; Cass. 26790/2018), affidando impropriamente a questa Corte il compito di scegliere sia il vizio ricorrente che il percorso interpretativo che lo sostiene – è riferita ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale: ciò non avrebbe comunque consentito a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati, invero genericamente, denunciati.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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