Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3528 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3528 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2269-2012 proposto da:
COMUNE DI LUMEZZANE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOVISETTI;
– ricorrente contro

FONDAZIONE

SALVATORE

MAUGERI

CLINICA LAVORO

E

RIABILITAZIONE;

intimato

Nonché da:
FONDAZIONE

SALVATORE

MAUGERI

CLINICA LAVORO

E

RIABILITAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PARIGI

11,

presso lo studio dell’avvocato LUCA

Data pubblicazione: 14/02/2018

SABELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO BENAZZO;
– controricorrente incidentale contro

COMUNE DI LUMEZZANE;

avverso la sentenza n. 81/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 10/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

– intimato –

R.G. 2269/12

RITENUTO CHE:
La Fondazione Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione

diniego di rimborso dell’ICI, pagata a saldo 2005 ed acconto 2006,
relativamente ad un immobile sito in Lumezzane, prospettando
l’applicabilità dell’esenzione ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. I)
d.lgs. n. 504 del 1992, e 39 d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248
del 2006, in quanto ente non commerciale, riconosciuto come
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e come
tale dotato di duplice natura di ente ospedaliero ed ente di ricerca.
La CTP di Brescia accoglieva il ricorso, ritenendo la Fondazione
Maugeri un ente senza scopo di lucro. Il Comune spigava appello
avvero la sentenza, che veniva rigettato dalla CTR della Lombardia.
Il Comune di Lumezzane propone ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo tre motivi, illustrato con memoria, con la
quale ha rilevato il sopravvenire del giudicato (sentenza CTR della
Lombardia n. 118/64/13) che ha escluso la spettanza della
esenzioni ICI, relativa allo stesso immobile, con riferimento agli
anni di imposta dal 2004 al 2008. La Fondazione Maugeri si è
costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale
condizionato e
svolgendo un solo motivo.

CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata,
denunciando in rubrica: « Errata motivazione su un fatto
controverso e decisivo – travisamento dei fatti (art. 360, n. 5,
c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella

proponeva ricorso innanzi alla CTP di Brescia avverso gli atti di

specie degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, n. 3,
c.p.c.)», atteso che la sentenza impugnata avrebbe
erroneamente ritenuto che lo svolgimento nell’immobile di
Lunnezzane di attività di ricerca scientifica e, quindi, la non
esclusività dell’attività sanitaria da un lato integrasse ” un motivo
nuovo di appello e dall’altro che si trattasse di elemento che non
era stato fatto valere dal Comune di Lumezzane nella motivazione

2.Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata,
denunciando in rubrica: « Nullità della sentenza, per omessa
pronuncia in ordine alla non spettanza dell’esenzione per assenza
del requisito dell’esclusività dell’attività esente, in violazione
dell’art. 112, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.); conseguente errata
applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. I, d.lgs. n. 504 del 1992
(art. 360, n. 3-4, c.p.c.)», atteso che la CTR avrebbe totalmente
ed erroneamente omesso di valutare le conseguenze dello
svolgimento di attività scientifica nell’immobile di Lumezzane in
ordine alla sussistenza della prospettata esenzione da ICI.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
denunciando in rubrica: « Insufficiente motivazione ed errata
applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. I, d.gls. n. 504 del 1992 e
dell’art. 143 TUIR in ordine alla natura commerciale dell’attività
svolta (art. 360, n. 3-4, c.p.c.» atteso che la CTR avrebbe
ritenuto errata la sentenza di prime cure, laddove qualificava come
non commerciale l’attività della Fondazione Maugeri, in quanto
svolta nell’ambito del servizio sanitario e con ricavi non eccedenti i
costi, senza prendere in considerazione gli elementi richiesti dal
combinato disposto di tali norme. Parte ricorrente si duole del fatto
che secondo la CTR, se è esatto non ridurre la non commercialità
allo svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio
Sanitario Regionale, come aveva ritenuto la CTP, l’indubbia
2

degli atti di diniego, quindi non esaminabile.

presenza di attività scientifica sarebbe elemento idoneo a
dimostrare la non esclusiva commercialità dell’attività svolta dalla
Fondazione Maugeri in Lumezzane.

4. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di giudicato esterno,
proposta con memorie dal Comune di Lumezzane.

Parte ricorrente deduce che avverso l’istanza di detassazione e
rimborso dell’ICI versata per gli anni di imposta 2004 – 2008 , la
Fondazione Maugeri ha impugnato il diniego di rimborso espresso
dal Comune di Lumezzane innanzi alla CTP di Brescia, che con
sentenza n. 134/02/2010 ha respinto il ricordo della Fondazione. La
decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia con
sentenza n. 118/64/2013, depositata in data 11.7.2013, passata in
giudicato, come risulta da attestazione della cancelleria del
5.10.2017. La parte che ha eccepito il giudicato esterno ha
ottemperato all’onere di provare il passaggio in giudicato della
sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma
anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. Att.
c.p.c., dalla quale risulta che la pronuncia non è soggetta ad
impugnazione (Cass. n. 9746 del 2017).
Nella specie, può rilevarsi l’efficacia espansiva del giudicato della
sentenza della CTR della Lombardia relativa all’accertamento del
diniego di rimborso ICI per gli anni 2004-2008, posto che la
decisione ha ad oggetto il medesimo rapporto giuridico riferibile
anche all’anno di imposta preso in esame dalla presente
controversia (anno 2006) e l’accertamento di una medesima
situazione giuridica, riguardante l’esclusione dell’esenzione con
riferimento all’attività di ricerca scientifica definita prevalente,
quindi la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a
questioni comuni ad entrambe le cause, che escludono

3

4.1.L’eccezione è fondata.

l’applicabilità della esenzione ICI ex art. 7, comma 1, letti), del
d.lgs. n. 504 del 1992.
Tale accertamento preclude il riesame dei punti valutati e risolti con
il suddetto giudicato (Cass. n. 20629 del 2016; Cass. n. 25269 del
2016), che riguardano il primo ed il secondo motivo del ricorso
principale.

ha proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale si sostiene
che la CTR sarebbe incorsa in palese violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 1, lett. i) nonché dell’art. 39 del d.l. n. 223 del
2006, convertito in legge n. 248 del 2006, nella parte in cui
avrebbe ritenuto che la CTP di Brescia avesse errato nel qualificare
non commerciale l’attività esercitata dalla Fondazione, essendo
svolta nell’ambito del servizio sanitario. Secondo la contribuente
l’accreditamento ed il convenzionamento con il Servizio Sanitario
Regionale sarebbero di per sé idonei ad escludere la natura
commerciale delle prestazioni sanitarie, in quanto non rese in
regime di libero mercato. Il suddetto motivo va esaminato
congiuntamente al terzo motivo di ricorso principale.

5.1. Le doglianze proposte con ricorso incidentale non sono fondate
in ragione delle considerazioni che seguono. Va accolto, invece, il
terzo motivo del ricorso principale. La norma di cui all’art. 7, lett.i)
d.lgs. n. 504 del 1992 è stata oggetto di ripetuto intervento
legislativo, e precisamente, per quanto in questa sede interessa:

a) L. 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del d.l. 30
settembre 2005, n. 203), che ha inserito nel d.l. convertito,
art. 7, il comma 2 bis del seguente tenore testuale: ”
l’esenzione disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.
7, comma 1, lett.i), si intende applicabile alle attività indicate

4

5. La Fondazione Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione

nella medesima lettera a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse”.

b) L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 2, comma 133, che, a sua
volta, ha aggiunto, in fine al comma 2 bis detto, il seguente
periodo: ” con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di

rimborsi e restituzioni di imposta”.

c) D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 (convertito in I. 4 agosto
2006, n. 248), specificamente rubricato “modifica della
disciplina di esenzione dall’ICI, che, infine, ha sostituito il
riprodotto testo originario del comma 2bis con il seguente:”
l’esenzione disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.
7, comma 1, lett. i) si intende applicabile alle attività indicate
nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale”.

5.2. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30
dicembre 1993, n. 504, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7,
comma 2 bis, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in I. n. 248 del 2005,
come sostituito dall’art. 39, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006,
conv. con modificazioni in I. n. 248 del 2006, impone di considerare
realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività
sanitarie ed assistenziali le quali per modalità concreta si svolgano,
in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in
maniera non orientata alla realizzazione di profitti, e in questo
senso dunque complementare o integrativa rispetto al servizio
pubblico, senza che rilevi che a tale riguardo il mero fatto della
esistenza di una convenzione pubblica con il Servizio Sanitario
Nazionale alla base dell’attività detta.

5

conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a

In sostanza, l’esistenza di una convenzione pubblica non equivale
affatto a sostenere che le modalità di esercizio dell’attività
medesima siano sottratte alla logica commerciale.
Il requisito di un’attività espresso dall’attributo “commerciale”
corrisponde ad un dato oggettivo la cui esistenza è o non è. E
l’inciso “non esclusivamente di natura commerciale” va inteso come
riferibile alle specifiche modalità di esercizio delle attività in

dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera
concorrenza) e da affermare presenti, invece, dall’altro, le finalità
solidaristiche insite nella ratio della fattispecie di esenzione. In
questo senso la norma ha semplicemente esteso l’esenzione
originaria, in quanto la combinazione del requisito soggettivo e di
quello oggettivo infine comporta che attività svolte negli immobili
siano di fatto sottratte, anche in base al reimpiego di proventi, alla
logica pura di realizzazione del profitto che è propria del mercato, e
siano svolte, quindi, per rispondere a bisogni socialmente rilevanti
non sempre suscettibili di essere soddisfatti dalle strutture
pubbliche.
Che ciò accada in concreto, è, e deve essere oggetto di
accertamento in fatto.
Come si è detto, l’esistenza di una convenzione pubblica non
equivale affatto a sostenere che le modalità di esercizio dell’attività
medesima siano sottratte alla logica commerciale, essendo onere
della fondazione contribuente dimostrare l’esistenza in concreto dei
requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui
l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di
tipo assistenziale e sanitario) non sia svolta con le modalità di
un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche a base
dell’esenzione.
Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In materia di ICI,
l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.i) del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2
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questione, tali, da un lato, da escludere gli elementi tipici

bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre
2005, n. 248 (come sostituito dall’art. 39, comma 1, del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), impone
di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale
le attività sanitarie ed assistenziali che, in ciascun ambito
territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete
modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di

convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il
contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei
requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui
l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di
tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di una
attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base
delle ragioni dell’esenzione, mentre spetta al giudice di merito
l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza fare
ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015).
Dalla motivazione della sentenza impugnata, nonchè dal contenuto
del controricorso, non emerge che la Fondazione Maugeri abbia
fornito tale prova. Essa si è limitata testualmente ad affermare
“l’accreditamento ed il convenzionamento con il Servizio Sanitario
Regionale sono di per sé idonei ad escludere la natura commerciale
delle prestazioni sanitarie in quanto le stesse non sono rese in
regime di libero mercato”. Il solo fatto che il prezzo delle singole
prestazioni sia fissato dalla convenzione non equivale ad implicare
il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nel servizio
pubblico. Non è stato allegata, infatti, la commisurazione del costo
delle prestazioni assicurate in rapporto a quelle che sarebbero state
sostenute dagli utenti nel contesto specifico dell’attività garantita
dall’ente pubblico. Non vi è, inoltre, prova delle modalità di
reimpiego del provento dell’attività, cui può conseguire una
valutazione oggettiva escludente la logica del profitto e del
mercato.
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profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una

6.Va conseguentemente accolto il ricorso principale, rigettato il
ricorso incidentale condizionato, cassata senza rinvio la sentenza
impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
ex art. 384 c.p.c, rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla
Fondazione Salvatore Mauceri Clinica del Lavoro e della
riabilitazione IRCCS.

questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite
suggerisce la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese
di lite dell’intero giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre

Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle

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