Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3528 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SICIL LEGNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso

lo studio dell’avv. Igor Turco, rappresentata e difesa dall’avv.

VENEZIA Vincenzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 30^X, n. 48, depositata l’8.10.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso atto, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, nel 2003, in carenza dei requisiti della correlativa agevolazione;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso e annullò integralmente l’atto impugnato, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu parzialmente riformato, dalla commissione regionale, che riconobbe il recupero in parte legittimo;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi:

– che l’Agenzia non è costituita; osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 Cost. e art. 62, comma 7, e formula il seguente quesito: “… In tema di credito d’imposta, disciplinato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, l’Ufficio può procedere al recupero del credito d’imposta fruito dal contribuente nella stessa data di entrata in vigore del decreto legge che ne ha stabilito la sospensione (D.L. n. 253 del 2002) allorchè tale decreto legge non sia stato convertito in legge e il provvedimento di recupero sia stato emesso in epoca successiva alla mancata conversione del decreto sulla base di una norma (L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 7) che ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti già adottati nonchè gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti in virtù del decreto legge non convertito?”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, commi 1 e 2, e art. 10 e formula i seguenti quesiti: “…a) “La sospensione della fruizione di un’agevolazione fiscale, incidente sulla determinazione del quantum da versare, può ritenersi sia disposta con effetto immediato, tenuto conto del legittimo affidamento del contribuente – espressamente tutelato dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, sull’utilizzabilità del credito d’imposta spettategli?”; b) “La sospensione della fruizione di un’agevolazione fiscale, incidente sulla determinazione del quantum da versare, può ritenersi sia disposta con effetto immediato, tenuto conto che la sospensione determini per il contribuente un adempimento senza il rispetto del termine fissato dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2?”; c) “La sospensione della fruizione di un’agevolazione fiscale, incidente sulla determinazione del quantum da versare, può ritenersi sia disposta con effetto immediato dalla data di pubblicazione, tenuto conto che nella medesima data il contribuente non sia nella materiale possibilità di conoscere la norma e che, di conseguenza, la norma stessa venga applicata retroattivamente, in aperta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1?”;

considerato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve, invero, considerarsi che i motivi di ricorso proposti dal contribuente appaiono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, come i quesiti di cui la società ricorrente ha corredato le proprie censure, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3529/08);

considerato inoltre;

che le doglianze risultano, comunque, infondate;

– che, invero, questa Corte ha già puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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