Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 23/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3527 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 21987-2014 proposto da:
ZECCA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato SERGIO LIMONGELLI, per delega a margine
del controricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., risultante dalla fusione per
incorporazione in FONDIARIA – SAI S.P.A. di Unipol Assicurazioni
s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

\„,

Data pubblicazione: 23/02/2016

presso lo studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la
rappresenta e difende, per delega in atti;

RE-3 l5TEN rE
C011troncorrente

nonchè contro

GIUSEPPINA, SOLITO LUIGI, SOLITO NICOLA;

intimati

avverso la sentenza n. 276/2013 della CORTE D’APPELLO di Lecce
– Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2014 n. 21987 sez. M3 – ud. 11-12-2015
-2-

LA DIANA IOLANDA, SOLITO ANGELA, SOLITO

21987-2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/6/2013 la Corte d’Appello di Lecce
ha respinto il gravame interposto dal sig. Mario Zecca in
relazione alla pronunzia Trib. Taranto n. 276/2013, di

Solito e della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a. di
risarcimento dei danni lamentati all’esito del sinistro
stradale avvenuto il 1 ° /3/1995 sulla SP Lizzano-Fragagnano,
allorquando alla guida dell’autovettura Fiat Coupè tg A3927AP
usciva di strada finendo la corsa contro un albero, con
successivo incendio dell’autovettura.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo
Zecca propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico
motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione>> degli artt. 2697, 2054 c.c., 116, 244
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.;
nonché «omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già
avuto modo di affermare esso richiede, da un lato, per ogni
motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale

3

rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. Cataldo

2l987-2Ol4

indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra
quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c.- è
proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo
motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a

l’analitica precisazione delle considerazioni che, in
relazione al motivo come espressamente indicato nella
rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in
particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).
Risponde

altresì

a

massima

consolidata

nella

giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento
dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono
avere i caratteri della specificità, della completezza, e
della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l’altrol’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti
ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel
quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo
(se per contrasto con la norma indicata, o con
l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza
di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo
la violazione nella quale si assume essere incorsa la
pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n.
7692).

4

sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e

21987-2014

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non
deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed
autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare
la prescrizione di cui all’art. 366, l ° co. n. 3, c.p.c. è

modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e
completa dei fatti che hanno originato la controversia,
nonché delle vicende del processo e della posizione dei
soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi
possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza
necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri
scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza
impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000,
n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso
sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”,
sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il
significato e la portata delle critiche rivolte alla
pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non
osservati dall’odierno ricorrente.
Il ricorso risulta infatti formulato in violazione
dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente
fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito
[es., all’atto di citazione, alla sentenza del giudice di

tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in

21987-2014

prime

cure,

all’«atto

notificato

l’8.11.2007>>,

alle

«dichiarazioni testimoniali rese dai CC verbalizzanti
Caprifico Giuseppe e La Spina Giuseppe>>, agli «altri
elementi

probatori

acquisiti

al

processo>>,

alle

limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente
-per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel
ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza
dello svolgimento del processo inerente alla documentazione,
come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di
renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012,
n. 4220), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione
nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano
stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede
di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da
ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di
una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso
inammissibile (cfr.

Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,

23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo
da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del

6

«dichiarazioni rese dal teste Alabrese Francesco>>]

21987-2014

solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,

28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio
di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel
caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione,
dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità
in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle
quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851).
Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione
non può essere invero utilizzato per far valere la non
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice
del merito al diverso convincimento soggettivo della parte,
non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente
migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito della discrezionalità di valutazione degli

7

2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,

21987-2014

elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono
al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n.
7058).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza

giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in
via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass.,
27/4/2005, n. 8718).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito,
est

id

di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed

alle finalità del giudizio di legittimità.

8

impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al

21987-2014

Senza

sottacersi

che,

laddove

lamenta

l’erronea

valutazione in particolare delle «dichiarazioni testimoniali
rese dai CC verbalizzanti» e delle «dichiarazioni rese dal
teste Alabrese Francesco», il ricorrente in realtà si duole

nemmeno formulare denunzia di violazione degli artt. 115, 116
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal
denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i
ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a
risultare formulate secondo un modello difforme da quello
delineato all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., in realtà si
risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta
erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli
elementi valutati di un valore ed un significato difformi
dalle sue aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di
merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).
Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi
dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi
indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando
di superare i limiti istituzionali del giudizio di
legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il
fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di

9

della valutazione delle emergenze processuali senza invero

21987-2014

legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità
del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 11/12/2015

Il Consigliere est.

Il Presidente

apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA