Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3527 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 14637-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, PREDEN SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI
ANTONELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ADAMI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER
PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 22/04/2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che nulla osserva.

4/

Ric. 2011 n. 14637 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

14637/2011 Inps c. Adami Ivano
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, confermando la statuizione di primo grado,
differenze tra quanto percepito a titolo di pensione presso la Gestione lavoratori agricoli autonomi
e quanto spettante, sempre a titolo di pensione di vecchiaia presso l’assicurazione generale
obbligatoria, riliquidata con i contributi versati nella Gestione Agricoli medesima; precisava la
Corte territoriale che dette differenze dovevano essere corrisposte dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sul rilievo che il supplemento
derivante dalla contribuzione versata nella Gestione Lavoratori Autonomi agricoli deve essere
liquidato contestualmente alla pensione di vecchiaia, senza che a tal fine possa operare il
differimento previsto in via generale dalla legge n. 155/81 per la liquidazione dei supplementi di
pensione;
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre il pensionato resiste con controricorso
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato, giacché questa Corte si è già espressa sulla questione
con le sentenze n. 2846/2000 e n. 13604 del 05/11/2001, nonché con numerosissime altre conformi,
in cui si è affermato” In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati
presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l’art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette
gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini
dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in
base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo
quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488,
rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle
gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che
spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella
gestione ordinaria.
Non ci sono motivi per discostarsi da detti precedenti;
1

accoglieva la domanda proposta da Adami Ivano di pagamento nei confronti dell’Inps delle

Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 100
per esborsi e 2.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Il presidente

dell’avv. Paolo Boer antistatario.

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