Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22510-2018 proposto da:

L.A., L.M., L.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

TIRABOSCHI, rappresentate e difese dall’avvocato RENATO SIRINGO;

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BIANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 956/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, quale corte di rinvio, aveva accolto la domanda con fessoria servitutis, proposta da L.A., L.M. e L.R. nei confronti di P.P., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ma aveva omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione di quanto dalle stesse indebitamente pagato proprio per detto titolo.

2. Pertanto, L.A., L.M. e L.R. avevano proposto, davanti alla stessa territoriale, contro il P. una domanda autonoma di restituzione, volta – per l’appunto – al recupero delle spese legali (pagate in esecuzione delle sentenze cassate), che avevano quantificato in Euro 14.145, oltre accessori.

Il P. si era costituito in giudizio, opponendosi all’accoglimento della domanda.

La Corte di appello di Genova con sentenza n. 956/2018 ha rigettato la domanda di restituzione.

3. Avverso la sentenza della corte di merito L.A., L.M. e L.R. hanno proposto ricorso.

Ha resistito con controricorso il P..

4. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

5. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L.A., L.M. e L.R. con un unico motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciano violazione dell’art. 336 c.p.c., comma 3, artt. 389 e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale nella impugnata sentenza ha ritenuto che il giudicato formatosi su propria precedente sentenza (emessa quale giudice del rinvio, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle spese di causa corrisposte in forza delle sentenze cassate) rendesse inammissibile la domanda restitutoria da esse successivamente azionata in via autonoma ex art. 389 c.p.c..

Sostengono che erroneamente la Corte di merito ha affermato che esse, a fronte dell’omessa pronuncia, avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione.

2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

La Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver correttamente richiamato il principio di diritto per cui la domanda di restituzione delle spese, oltre ad essere esperibile nel giudizio del rinvio concernente la domanda principale, può essere proposta anche in via autonoma in un ordinario giudizio di cognizione, essendo per l’appunto una domanda autonoma, il cui accoglimento prescinde dallo sviluppo successivo e dall’esito del giudizio di merito (cfr. S.U., sent. n. 12190 02/07/2004, rv. 574077 – 01) – ha ritenuto non applicabile detto principio nel caso di specie, sul presupposto che le signore L., avendo già proposto detta domanda nel giudizio di rinvio ed avendo la corte di rinvio omesso di pronunciarsi sulla stessa – avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione. Secondo la corte di merito, la proposizione della domanda risarcitoria nel giudizio di rinvio, l’omessa pronuncia su detta domanda da parte della corte di rinvio e la mancata impugnazione mediante ricorso per cassazione della sentenza della corte di rinvio, avrebbero consumato il potere delle attrici, che avrebbero perso la facoltà di riproporre la medesima domanda in separato autonomo giudizio. La corte di merito, dunque, al rilievo che la domanda era stata già proposta in sede di rinvio e che su di essa aveva omesso di pronunciare, senza che la sua omissione fosse stata oggetto di ricorso per cassazione, ha fatto conseguire la statuizione della improponibilità della successiva domanda in via autonoma.

Senonchè, la sentenza che abbia omesso di pronunciare su una domanda continua ad essere una sentenza di rito, anche se emessa in sede di rinvio. Pertanto, la sua mancata impugnazione non può in alcun modo comportare la preclusione statuita dalla corte di merito, ma comporta soltanto un giudicato di rito, che non esclude la riproponibilità della domanda, ponendosi semmai il problema della possibile incidenza salvifica della durata del giudizio conclusosi con l’omessa pronuncia sub specie di esercizio dell’azione impeditivo della prescrizione.

Trattasi di principio che è già stato affermato da questa Corte in fattispecie nelle quali era stato il giudice di appello ad omettere di pronunciare sulla domanda restitutoria (cfr. sent. nn. 9287 del 08/06/2012, rv. 622805 – 01 e 15461 11/06/2008, rv. 603439 – 01) e che va ora affermato anche nella fattispecie in esame, nella quale nel vizio di omessa pronuncia è incorso il giudice di rinvio.

In definitiva, l’errore della corte di merito è stato quello di attribuirey all’omissione di pronuncia della corte di rinvio, effetto preclusivo della riproposizione della domanda: la domanda restitutoria, dunque, nella specie era riproponibile (e, peraltro, poteva esserlo solo davanti alla corte territoriale in concreto adita, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall’art. 389 c.p.c.: cfr. ord. n. 21901 del 29/08/2008, rv. 604742-01).

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, perchè proceda all’esame della domanda restitutoria alla luce dei principi sopra richiamati.

Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

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