Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 50^, n. 176, depositata l’1.10.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta utilizzato in compensazione in assenza di comunicazione “CVS” ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente deduceva, tra l’altro, che il recupero era illegittimo, in quanto fondato su disposizione emessa in violazione del principio dell’irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che, in particolare, i giudici di appello affermarono l’illegittimità del recupero, ritenendo la prevalenza, sulla L. n. 289 del 2002, art. 62, delle disposizioni dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3), laddove prevedono:

“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, L. n. 212 del 2000, art. 3, artt. 1 e 15 preleggi e formulando il seguente quesito: “…se incorra nel vizio di violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 62, della L. n. 212 del 2000, art. 3 e artt. 1 e 15 preleggi) la sentenza con la quale il Giudice Tributario assuma l’inefficacia della L. n. 289 del 2002, art. 62 – ritenendo detta norma disapplicabile per prevalenza della disposizione di cui all’art. 3 dell’anteriore L. n. 212 del 2000 – per aver previsto a carico del contribuente a pena di decadenza del maturato diritto all’agevolazione di cui all’art. 8 della 388/2000 l’adempimento di un onere formale (invio del mod. CVS al Centro operativo di Pescara) la cui scadenza era fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore e del correlato e conseguente provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in luogo che ritenerla prevalente rispetto allo Statuto del Contribuente in quanto disposizione normativa posteriore e speciale rispetto alla L. n. 212 del 2000”;

– che l’intimato non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato.

che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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