Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017,  n. 3527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 4

agosto 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Villa San Giovanni, con sentenza n. 405/08, depositata in data 7 gennaio 2009, ha accolto l’opposizione proposta da L.A. nei confronti del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla Polizia stradale di (OMISSIS), e ha annullato il verbale medesimo;

che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 4 agosto 2011, ha dichiarato improcedibile l’appello del Ministero dell’interno, stante l’inosservanza delle forme e dei tempi previsti per la costituzione in giudizio dell’appellante;

che il Tribunale ha rilevato che, al momento della sua costituzione in giudizio, in data 10 aprile 2009, il Ministero appellante ha depositato una copia dell’atto di citazione in appello, priva di qualunque indicazione in ordine all’avvenuta notifica alla controparte, e che solo all’udienza del 9 febbraio 2010, già fissata per la precisazione delle conclusioni, lo stesso appellante ha depositato l’originale dell’atto di citazione in appello, con la prova della notifica alla controparte, chiesta e perfezionatasi lo stesso 10 aprile 2009;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2011, denunciando, con un motivo, violazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 c.p.c.;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che il ricorso è infondato;

che questa Corte ha statuito, a Sezioni Unite (sentenza 5 agosto 2016, n. 16598), che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e semprechè dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello;

che, tanto premesso, nel caso di specie il giudice a quo ha dato atto: che la velina non conteneva alcuna indicazione in ordine alla notifica e che l’appellante aveva depositato l’originale dell’atto di appello notificato oltre l’udienza di comparizione, nè aveva chiesto rimessione in termini; che l’appellato non aveva disconosciuto la conformità della copia all’originale, ma la copia non conteneva alcuna indicazione dell’avvenuta notificazione; che l’appellato si era costituito il 25 giugno 2009, ossia dopo che era scaduto, per l’appellante, il termine breve ex art. 325 c.p.c., risultando la sentenza di primo grado essere stata notificata il 13 marzo 2009;

che in questo contesto il Tribunale, all’udienza ex art. 350 c.p.c., era nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell’appellante (entro 10 gg. dalla notifica dell’appello a controparte), non conoscendosi la data di notificazione dell’atto di appello all’appellato, nè avendo questi prodotto la copia dell’atto di appello notificatagli;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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