Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33958/2019 proposto da:
A.R., rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Lera, ed
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE n. 6711/2019 depositata
il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A.R., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate; in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per una disputa insorta con il capo del villaggio nel quale viveva in relazione ad un terreno della sua famiglia altamente produttivo chi cui il leader si voleva appropriare con minacce e rappresaglie.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26943/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass., 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di valutare adeguatamente la situazione di instabilità del paese di origine e la sussistenza di un conflitto armato, elementi qualificanti della fattispecie invocata i cui connotati prescindono dalla credibilità del racconto. Assume che l’accertamento su tale fattore era stato svolto superficialmente, non avendo registrato il peggioramento, in thesi esistente, delle condizioni di sicurezza interna.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione su C.O.I. attendibili ed aggiornate (Easo Nigeria 2018) che escludevano, nella regione dell’Edo State, la sussistenza di una situazione di conflitto armato, oggetto della censura in esame.
Le fonti citate dal ricorrente ((OMISSIS) 2017), oltretutto più risalenti di quelle richiamate dal Tribunale, non sono idonee all’accertamento richiesto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma (cfr. Cass., 8819/2020; ed in termini, Cass. 13253/2020; Cass. 20334/2020; Cass. 3357/2021; Cass. 24904/2020) e, pertanto, la censura non risulta decisiva rispetto ad una diversa soluzione della controversia sulla specifica questione.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta altresì la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di onus probandi, dovere di cooperazione istruttoria e criteri di valutazione degli elementi istruttori.
2.2.1. La censura è inammissibile in quanto del tutto priva di specificità. Infatti, a fronte della motivazione che ha escluso la ricorrenza dei presupposti della protezione minore invocata per la mancanza di indici di inserimento nel contesto del paese ospitante e l’assenza di fattori di vulnerabilità, il ricorrente non ha indicato in modo specifico (e non meramente enunciativo, come risulta dalla lettura del motivo) quali forme di integrazione (lavorativa, affettiva e relazionale) avrebbe raggiunto in Italia, e quali aspetti di vulnerabilità il Tribunale – che le ha escluse per mancanza di allegazioni e prove – non avrebbe considerato al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato: il motivo, pertanto, di per se generico, incorre anche nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022