Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3526 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27134-2018 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SARINA AMATA;

– ricorrente –

contro

M.S.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19812/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

secondo quanto risulta dal ricorso, con sentenza di data 26 luglio 2018, n. 19812 di questa Corte venne dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.V. nei confronti di M.S.M. ed avverso la sentenza di Tribunale.

Ha proposto ricorso per revocazione P.V.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso afferma il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, sussisteva il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa e che l’opposizione originariamente proposta era agli atti esecutivi e dunque suscettibile di ricorso per cassazione e non di appello.

Il ricorso è improcedibile. Il ricorso è stato notificato in forma telematica ma manca l’autenticazione della relativa relazione di notificazione e la parte intimata non ha presentato controricorso.

E’ appena il caso di aggiungere che sussistono pure ragioni di inammissibilità del ricorso, in primo luogo per carenza di sommaria esposizione dei fatti di causa. La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (fra le tante da ultimo Cass. n. 14126 del 2018).

Nell’istanza si indicano solo le ragioni di revocazione della sentenza ma si omette del tutto l’esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione revocatoria.

Anche i motivi di revocazione parrebbero inammissibili. In primo luogo il ricorso non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, bensì una violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. E’ inammissibile il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l’errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa (Cass. n. 4640 del 2007).

In secondo luogo l’ulteriore censura non ha per contenuto un errore revocatorio, ma l’erronea qualificazione giuridica dell’originario ricorso di merito, il quale avrebbe costituito, secondo l’assunto del ricorrente, un’opposizione agli atti esecutivi, suscettibile di ricorso per cassazione, e non un’opposizione all’esecuzione, suscettibile di appello e non di ricorso per cassazione, come affermato dalla sentenza oggetto di istanza di revocazione.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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