Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3526 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A. e D.C.;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 1^, n. 22, depositata il 21 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12.1.2011 dal relatore Cons. Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 375

c.p.c., u.c. e art. 377 c.p.c., u.c.;

lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.,

per manifesta fondatezza del primo motivo ed assorbimento delle altre

censure.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l’Agenzia delle Entrane, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso, in unico motivo, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ne ha respinto l’appello avverso sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso promosso dalle contribuenti avverso cartella di pagamento in tema di imposta di registro;

– che le intimate non si sono costituite;

osservato:

che l’unico motivo di ricorso appare inammissibilmente (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03) denunciare un vizio di motivazione in diritto (sulla legittimazione sostanziale passiva delle intimate) e risulta, peraltro, del tutto carente sul piano della autosufficienza;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva delle intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA