Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3526 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33719/2019 proposto da:
I.J.U., elettivamente domiciliato in Roma V. Dei
Pirenei 1, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Gentile, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Venturini Alessandro;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE n. 15185/2017 depositato
il 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. I.J.U., proveniente dalla Nigeria Edo State, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto avevano tentato di nell’attentato in una Chiesa a (OMISSIS), con minacce di morte ove si fosse sottratto alla richiesta.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non
Notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e dell’art. 153 c.p.c., comma 2. Assume che il provvedimento della Commissione territoriale non era stato integralmente tradotto nella lingua inglese né in dialetto pidgin e che pertanto egli, al momento della notifica, non ne aveva compreso il significato e si era rivolto al proprio difensore soltanto tardivamente; che, pertanto, la mancata traduzione costituiva una valida ragione per la rimessione in termini che era stata ingiustamente negata dal Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 e del D.P.R. n. 12 del 2005, art. 6, in relazione ai quali il ricorrente assume che non siano stati rispettati i criteri predicati dalle norme per la valutazione della prova in punto di credibilità.
2.3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.
3. Il primo motivo è inammissibile.
3.1. Si osserva infatti che la censura non si confronta con il decreto impugnato che ha affermato che l’audizione si era svolta in coerenza con la dichiarazione di conoscenza della lingua inglese resa dal ricorrente al momento dell’ascolto dinanzi alla Commissione Territoriale e che provvedimento amministrativo che era stato a lui notificato era stato tradotto nella medesima lingua veicolare.
3.2. il ricorrente, sul punto, assume che il provvedimento era stato tradotto soltanto nella parte riguardante “le modalità ed i termini di impugnazione”, omettendo di considerare, però, che la traduzione risulta effettuata anche per la parte decisoria e cioè quella in cui la Commissione, all’unanimità, stabiliva di non concedere la protezione internazionale (“decide not to grant international protection”: cfr. pag. 2 del provvedimento prodotto, doc 11 fasc. del ricorrente) la quale rappresenta il verdetto avverso il quale il ricorrente avrebbe potuto e dovuto tempestivamente ricorrere, a prescindere dalla traduzione della motivazione.
3.3. Risulta, pertanto, incensurabile la decisione del Tribunale di non concedere la rimessione in termini, in quanto la tardività non è riconducibile alla mancata traduzione della decisione resa in sede amministrativa, palesata e notificata attraverso un verdetto regolarmente tradotto, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4; e risulta altresì inammissibile la censura proposta che non si è confrontata con la decisione di merito, non essendo inutile precisare che la mancata traduzione della parte argomentativi del provvedimento è irrilevante ai fini della conoscenza dell’esito finale di esso e dei tempi e dei modi per poterlo impugnare, in quanto la mancata traduzione della motivazione può eventualmente essere oggetto di censura in sede giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. al riguardo Cass. 11295/2019; Cass. 18732/2019; Cass. 18653/2020), ma non può certamente valere, nella situazione sopra descritta, come vizio idoneo a consentire la rimessione in termini richiesta.
3.4. Il motivo, pertanto, è inammissibile.
4. Le restanti tre censure devono ritenersi assorbite.
5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022