Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3525 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3525 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12073-2011 proposto da:
ARREDAMENTI SALVATORI DI SALVATORI MASSIMO SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 9,
presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA;
– intimato avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 14/02/2018

R.G.N. 12073-12

RITENUTO CHE:

impugnava innanzi alla CTP di Viterbo un avviso di accertamento
ICI, relativo agli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 emesso
dal Comune di Civita Castellana, con riferimento a quattro unità
immobiliari, sostenendo la mancata notifica della rendita catastale
definitiva, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, nonché la
violazione dell’art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986,
laddove la vertenza riguardava un immobile in categoria D/8,
adibito ad opificio, la cui rendita non era stata determinata
mediante stima diretta. La CTP respingeva il ricorso. La sentenza
veniva appellata innanzi alla CTR del Lazio, che accoglieva
parzialmente il gravame, limitatamente alle sanzioni ed interessi.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società Arredamenti
Salvatori di Salvatori Massimo s.n.c. svolgendo tre motivi illustrati
con memorie. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando la violazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000,
in relazione all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione
degli artt. 6 e 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 111
Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c, tenuto conto
che la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme
citate, posto che, mancando la prova della notifica della rendita
catastale alla società ricorrente, i dati della visura catastale storica,

La società Arredamenti Salvatori di Salvatori Massimo s.n.c.

indicati nella sentenza, non potevano essere sostitutivi degli
elementi essenziali della notifica, quali la relata di notifica,
l’indicazione del dell’agente notificatore ecc. Parte ricorrente
deduce che mancando la prova della notifica delle rendite, nel caso
concreto, ex art. 74, comma 3, la notifica degli avvisi di
accertamento o di liquidazione recettivi dei valori di rendita,
costituirebbero a tutti gli effetti anche notifica dell’atto di rendita e,

ricorso ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, la società
contribuente conclude che, avendo impugnato l’avviso, ha
provveduto ad impugnare anche l’attribuzione delle rendite
catastali, che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza
impugnata, non sarebbe divenuta definitiva.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 74 I. n. 342
del 2000 e art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art.
360 comma 3, c.p.c., atteso che la CTR avrebbe ritenuto
l’insussistenza del difetto di motivazione degli avvisi di
accertamento, precisando che il Comune di Civita Castellana
avrebbe dovuto emettere un avviso di liquidazione, anziché di
accertamento in rettifica, in quanto nella specie, non vertendosi in
materia di omessa o infedele dichiarazione, l’ente locale aveva
riscontrato il pagamento di una minore somma rispetto al dovuto,
mentre il Comune, senza distinguere tra i beni assoggettati ad ICI
per i quali ed in che misura aveva chiesto l’imposta, con l’atto
impugnato avrebbe chiesto il pagamento della somma di euro
70.232, 00 in contrasto con l’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 ed
in contrasto con l’art. 74 della I. n. 342 del 2000, applicando
sanzioni ed interessi.

3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata,
denunciando la violazione e falsa applicazione in relazione all’art.
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pertanto, da essa decorrerebbe il termine per la proposizione del

360 comma 1, n. 3, c.p.c., ed all’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986,
ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. tenuto conto che la sentenza
impugnata sul presupposto che “in sostanza sulla base della
documentazione allegata in atti (Visure storiche catastali) è stato
possibile accertare che le rendite risultano notificate e, non sono

completamente il motivo di appello nella parte in cui lamenta
l’assenza di stima UTE ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.P.R. n. 917
del 1986 considerato che si era in presenza di un fabbricato di cat.
D, immobile a destinazione speciale (mobilificio) che avrebbe
necessitato di calcoli particolari, in tal modo omettendo del tutto di
affrontare la questione posta circa il procedimento di
determinazione della rendita catastale, assumendo per attribuita
definitivamente quella risultante dalle visure catastali storiche.

4. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di
ricorso, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
della sentenza impugnata, atteso che la CTR ometterebbe di
esaminare la doglianza proposta dalla società contribuente nella
parte in cui lamenta l’assenza di stima UTE con riferimento all’
immobile a destinazione speciale classificato in cat.D, di cui si
assume, pur in difetto di notifica, la definitività dell’atto di
attribuzione di rendita, come risultante dalle visure catastali
storiche.

4.1.11 motivo è fondato.
Va premesso che la società contribuente non chiede di rivedere la
valutazione fattuale operata dal giudice territoriale (il che sarebbe,
nella presente sede di legittimità, effettivamente inammissibile),
bensì di cogliere il denunciato vizio di violazione di legge, nonché di
ordine logico, insito nella motivazione con la quale la CTR ha
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state impugnate, per cui sono divenute definitive” elude

ritenuto apoditticamente gli avvisi di accertamento “dettagliati e
ben motivati”, pur a fronte delle contestazioni ritualmente espresse
dalla contribuente in sede di appello. Nella sentenza impugnata non
si fa menzione delle argomentazioni addotte dalla società ed, in
particolare, delle deduzioni riportate nell’atto di appello, con cui si
contesta la mancata notifica della rendita catastale definitiva,
laddove la vertenza riguarda un fabbricato di cat. D, immobili a

particolari ai fini della determinazione della rendita.
Non è contestato in atti che l’avviso di accertamento opposto sia
basato su di un atto di variazione della rendita catastale adottato in
data successiva al primo gennaio 2000, di cui l’appellante ha
eccepito l’omessa notifica. Va osservato come la mancata
notificazione dell’atto di attribuzione o variazione di rendita
successivo al primo gennaio 2000 determini la radicale
inutilizzabilità della rendita stessa ai fini ICI, con conseguente
legittima opponibilità della relativa eccezione nei confronti del
Comune, in quanto titolare della pretesa impositiva corrispondente.
In materia si è ormai consolidato l’orientamento di legittimità in \i ,
base al quale, per gli atti di variazione emessi dopo il primo
gennaio, la notificazione dei medesimi al titolare della posizione
costituisce condizione legale di efficacia ed utilizzabilità della nuova
rendita ai fini ICI; fermo restando che, una volta notificata, tale
variazione esplica effetto anche per i periodi di imposta
antecedenti.
Ciò premesso, con riferimento al dedotto vizio motivazionale
dell’atto impugnato, questa Corte ha affermato che: “L’avviso di
classamento con il quale l’ufficio tecnico erariale attribuisce la
rendita ad un immobile è incontestabilmente un provvedimento di
natura valutativa, integrante un atto dì accertamento il quale,
come tale, deve essere motivato; ciò vale a maggior ragione per i
«fabbricati a destinazione speciale o particolare», il cui reddito,
a norma dell’art. 34 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, va
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destinazione speciale (mobilificio), che necessita di calcoli

determinato mediante stima diretta, la quale presuppone
l’utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarità
delle specie, i quali possono essere diversi casi per caso” (Cass. n.
22886 del 2006).
Mentre la CTR, e qui sono riscontrabili i denunciati vizi illustrati
nella censura, non solo non illustra le deduzioni difensive espresse
dalla contribuente, anche al fine di smentirle – dovendo, al

dell’iter logico seguito dal giudicante per giungere al proprio
convincimento, anche sulla regolarità del procedimento di
determinazione della rendita catastale seguito dall’Ufficio con
riferimento all’immobile a destinazione speciale, il quale avrebbe
dovuto fornire i dati e gli elementi probatori dai quali sarebbero
scaturiti i valori adoperati per procedere alla valutazione
dell’opificio e alla quantificazione della relativa rendita catastale ma asserisce apoditticamente come attribuita in via definitiva la
rendita risultante dalle visure catastali storiche. Per gli immobili a
destinazione speciale, come quello in esame (opificio cat.D), l’atto
di classamento costituisce l’esito di un procedimento
specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione
del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata
categoria, trova il proprio presupposto in una “stima diretta”
eseguita dall’ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un
giudizio sul valore economico dei beni classati di natura
eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della
motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma della
attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede
contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della
pretesa indicata in motivazione (Cass. n. 5404 del 2012).

5. La CTR non ha fatto buon governo dei suindicati principi,
pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,
cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari in fatto,
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contrario, ritenersi necessario argomentare, per la comprensione

decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto
dalla società contribuente. Tenuto conto dell’andamento della lite e
del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle
questioni trattate rispetto all’epoca dell’introduzione della lite, le
spese di giudizio dei gradi di merito vanno interamente compensate
tra le parti, mentre la parte soccombente va condannata al
rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le
spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 5250,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed
accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2017.

come da dispositivo.

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