Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3525 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13452-2018 proposto da:

DIMAR IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO GUASTALLA 6,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO FICARI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;

– ricorrente –

contro

R.L. E FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTINA DI MASSIMO;

– controricorrente –

contro

R.L. E FIGLI SRL CON SEDE IN FONDI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5176/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, Dimar Immobiliare s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 260.570,00 in favore di R.L. & Figli s.r.l. per il pagamento di IVA relativa alla vendita forzata, in favore della prima società, di immobili della società ingiungente quale debitrice esecutata. Dimar Immobiliare s.r.l. propose quindi ricorso per cassazione, da questa Corte disatteso.

Ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di questa Corte Dimar Immobiliare s.r.l. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Con decreto del coordinatore della sezione di data 7 maggio 2019 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza. E’ stata presentata memoria dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.. Osserva la ricorrente che la Corte di Cassazione non ha valutato l’omesso versamento da parte di R.L. & Figli s.r.l. dell’IVA di cui alle due fatture emesse dalla medesima società e che presupposto dell’esercizio della rivalsa è il previo pagamento dell’imposta. Aggiunge che infondata in diritto è la tesi fatta propria dalla Corte secondo cui il debitore esecutato funge da esattore per conto dello Stato dell’imposta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che non vi è prova della spedizione delle fatture.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il cedente non può esercitare l’azione di rivalsa se non ha pagato l’IVA.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che risulta documentato che la cedente non ha esercitato la detrazione IVA e che non è più in grado di esercitarla.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la società emittente la fattura, al momento in cui era stato emesso il decreto di trasferimento, aveva cessato di svolgere attività imprenditoriale, risultando quale ultimo bilancio depositato quello relativo all’esercizio 2003, sicchè illegittimamente aveva conservato l’iscrizione al registro delle imprese.

Il ricorso è inammissibile. La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche l’esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione revocatoria, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (fra le tante da ultimo Cass. n. 14126 del 2018, n. 13863 del 2015 e n. 23528 del 2015). L’odierno ricorso non solo omette di dare conto dei gradi di merito, non specificando se l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stata accolta e quale sia stato l’esito del giudizio di appello, ma soprattutto omette di indicare quali siano stato i motivi del ricorso per cassazione. E’ pur vero che l’indicazione dei motivi dell’originario ricorso non costituisce requisito del ricorso per revocazione (Cass. Sez. U. n. 17631 del 2003 ed altre conformi), ma quest’ultimo deve contenere l’esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione revocatoria e se fra questi vi è l’indicazione dei motivi dell’originario ricorso essi devono essere indicati (non quale requisito del ricorso ma) quale circostanza rilevante ai fini della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Nei motivi di ricorso si denuncia l’omesso esame da parte della Corte delle circostanze rappresentate dall’omesso versamento ed omessa detrazione dell’IVA da parte della cedente debitrice esecutata e dalla cessazione dell’attività imprenditoriale da parte di quest’ultima all’epoca di emanazione del decreto di trasferimento. Al fine di apprezzare l’eventuale sussistenza del denunciato errore di fatto, anche sotto il profilo di omessa pronuncia su motivo di ricorso, deve conoscersi se le circostanze in discorso siano state oggetto dei motivi dell’originario ricorso. La mancata esposizione del contenuto di questi ultimi non permette la valutazione del ricorso revocatorio.

Peraltro, e trattasi di profilo che comporta l’inammissibilità dei singoli motivi di ricorso, nei motivi di revocazione non si denuncia in realtà l’erronea percezione della circostanza di fatto, ma si indica la ragione di diritto che vieterebbe alla cedente debitrice esecutata di esigere il pagamento. Si denuncia inoltre nel primo motivo l’infondatezza in diritto della motivazione della sentenza di cui si chiede la revocazione e nel secondo motivo la mancanza di prova della spedizione delle fatture. Si tratta di profili tutti chiaramente estranei all’errore revocatorio.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in quanto il controricorso è inammissibile per mancanza di autenticazione della relativa relazione di notificazione in forma telematica.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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