Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3525 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/02/2017), n. 3525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avv. Rosaria Daniella Stella e Guido
Francesco Romanelli, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;
– ricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI VETERINARI DI (OMISSIS), in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Gabriela Giunzioni;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA SALUTE; FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE VETERINARI
ITALIANI;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 25 settembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti
motivi.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 25 settembre 2014, ha respinto il ricorso proposto dalla Dott.ssa F.S. avverso la delibera dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di (OMISSIS), con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale la F. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che l’Ordine provinciale dei medici veterinari di (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo la ricorrente ha censurato la nullità della decisione impugnata per carenza assoluta di potere decisionale in capo al collegio giudicante;
che la doglianza è fondata, nei termini di seguito precisati;
che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione;
che, pertanto, assorbiti i restanti motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti motivi; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017