Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3525 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33715/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma, V. dei Pirenei

1, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Gentile, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Venturini Alessandro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE n. 6971/2019 depositata

21/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.O., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto la famiglia era proprietaria di un terreno appetibile per gli speculatori edilizi che, per appropriarsene, avevano ucciso il padre, minacciando anche lui di morte nel caso non gli avesse consegnato i documenti necessari per la vendita forzata del bene.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non

notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto:

a. con il primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. C). Il ricorrente lamenta che il Tribunale fiorentino, in modo del tutto apodittico ed alquanto sbrigativo, aveva affermato che nell’Edo State era notorio che non ci fosse un conflitto interno, allegando a sostegno dell’opposta tesi alcune pronunce di merito.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato che richiama fonti attendibili ed aggiornate sulle condizioni di stabilità della regione di provenienza e cioè il report Easo Security Nigeria 2018 (cfr. pag. 7 del decreto);

b. con il secondo motivo, si deduce altresì la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I..

Il motivo è inammissibile perché la censura si fonda sulla generica allegazione concernente la presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS) nell’Edo State, affermazione smentita dalle COI richiamate. Per il resto, la critica è del tutto generica e non si confronta con la motivazione che, esaustivamente, esclude sia la vulnerabilità soggettiva del ricorrente che la presenza di indici di integrazione, in quanto non documentati (cfr. pag. 13 ult. cpv. del Decreto impugnato) dal ricorrente.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

 

 

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